(Allegato Corsi di qualificazioni-art. 3)
                               Art. 3. 
   Il numero degli allievi da ammettere non puo' essere  inferiore  a
20 unita' per ciascuna sezione del corso, ne' puo' superare il numero
di 30. 
   Qualora presso gli organismi di cui al primo comma del  precedente
art. 2 non si raggiunga il predetto numero di allievi,  la  frequenza
del corso  puo'  essere  effettuata,  previo  accordo,  presso  altra
analoga struttura sanitaria.