Art. 7. La frequenza al corso e' obbligatoria e l'attestato di cui al successivo comma non verra', in ogni caso, rilasciato a coloro che hanno superato trenta ore di assenza per la parte teorica. A coloro che al termine del corso supereranno il colloquio finale, davanti ad una commissione appositamente costituita da tre docenti della scuola, presieduta dal direttore del corso ed integrata da un rappresentante del Ministero della sanita', sara' rilasciato l'attestato di qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato. L'attestato dovra' essere firmato dal legale rappresentante dell'ente che istituisce il corso o dal presidente della U.S.L. e controfirmato dal rappresentante del Ministero della sanita'.