(Allegato Corsi di qualificazioni-art. 7)
                               Art. 7. 
   La frequenza al corso e' obbligatoria  e  l'attestato  di  cui  al
successivo comma non verra', in ogni caso, rilasciato  a  coloro  che
hanno superato trenta ore di assenza per la parte teorica. 
   A coloro che al termine del corso supereranno il colloquio finale,
davanti ad una commissione appositamente costituita  da  tre  docenti
della scuola, presieduta dal direttore del corso ed integrata  da  un
rappresentante  del  Ministero  della   sanita',   sara'   rilasciato
l'attestato di qualifica di ausiliario socio-sanitario specializzato. 
   L'attestato  dovra'  essere  firmato  dal  legale   rappresentante
dell'ente che istituisce il corso o dal  presidente  della  U.S.L.  e
controfirmato dal rappresentante del Ministero della sanita'.