(Allegato Corsi di qualificazioni-art. 9)
                               Art. 9. 
   Il  Ministero  della  sanita',   con   proprio   decreto,   potra'
riconoscere, ai fini di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 1984,
corsi gia' istituiti dalle regioni e dalle unita' sanitarie locali, e
dagli altri organismi di cui al primo comma del precedente art. 2,  i
cui contenuti culturali siano analoghi a quelli previsti dal presente
provvedimento.