IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di erogare contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanita' e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per gli affari speciali; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. L'erogazione dei contributi di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonche' per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, e' prorogata per gli anni 1988, 1989 e 1990. I contributi, da erogarsi con le modalita' di cui alla predetta legge, sono concessi nei limiti dello stanziamento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990. 2. La commissione prevista dall'articolo 1- bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e' integrata con un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli affari speciali. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.