IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre la gestione stralcio del programa straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli e di adottare altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per il coordinamento della protezione civile; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni. 2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvedono altresi' alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti dei fondi gia' stanziati e nell'ambito di programmi presentati, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previe deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonche', per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987. 3. Le opere ed i lavori relativi agli inteventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, previo esperimento di gara pubblica, in tutti i casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584. 4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuita' nell'attivita' intrapresa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari. 5. E' fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unita' di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli. 6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalita' e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, e, a domanda, alla regione Campania e al comune di Napoli, per la costituzione di strutture finalizzate alla riqualificazione urbana. E' fatta salva la facolta' di optare per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento alle quali la disciplina dello stato economico del personale dovra' prevedere la cessazione della corresponsione di indennita' collegate allo svolgimento di attivita' espletate presso i commissari straordinari e, poi, presso le gestioni stralcio, nella permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime. Per i componenti dei comitati tecnico-amministrativi e per il personale delle gestioni-stralcio le indennita' ricadono a carico dei fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio in base a provvedimenti adottati entro il 10 ottobre 1987. 8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti. 9. Ai fini del coordinamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri sente periodicamente il presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive assemblee. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1987) cessa di operare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I delegati del Presidente del Consiglio dei Ministri trasmettono trimestralmente al Parlamento, alla regione Campania ed al comune di Napoli una relazione sullo stato di attuazione dei programmi. 10. Qualora, ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvalga della facolta' di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.