IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  disporre  la
gestione stralcio del programa straordinario di edilizia residenziale
nell'area metropolitana di Napoli  e  di  adottare  altre  misure  in
materia di interventi straordinari dello Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 aprile 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di 
concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione 
  economica, del tesoro e per il coordinamento della protezione 
                                civile; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i  poteri
straordinari di cui all'articolo 84 della legge 14  maggio  1981,  n.
219, direttamente, ovvero delegando  anche  funzionari  di  pubbliche
amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati
dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo  VIII  della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni. 
  2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei  Ministri,
o i suoi  delegati,  provvedono  altresi'  alla  realizzazione  degli
interventi compresi nei programmi presentati al CIPE  dal  presidente
della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli,  quali
commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione
di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986,  n.
309, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  1986,  n.
472. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti dei  fondi  gia'
stanziati e nell'ambito  di  programmi  presentati,  sono  consentiti
interventi  sostitutivi  che   possono   essere   realizzati   previe
deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal  consiglio
regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonche',
per il programma rientrante nel  territorio  del  comune  di  Napoli,
interventi aggiuntivi da proporre al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, previa deliberazione  del  consiglio  comunale  di  Napoli,
adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31  dicembre
1987. 
  3. Le opere ed i lavori relativi agli inteventi di cui al  comma  2
sono affidati in concessione, previo esperimento di gara pubblica, in
tutti i casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584. 
  4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuita'  nell'attivita'
intrapresa, il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  i  suoi
delegati, possono continuare ad applicare, per il  completamento  dei
programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti
amministrativi emanati dai  commissari  straordinari  del  Governo  e
subentrano in tutti  i  rapporti  attivi  e  passivi  instaurati  dai
medesimi commissari. 
  5. E' fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative  oltre
a  quelle  indicate  nel  presente  articolo  ed   all'assunzione   o
utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi,
di nuove unita' di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere
in violazione di tali divieti sono nulli. 
  6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati,  si
avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del  Governo  e
provvedono al graduale adeguamento alle  decrescenti  esigenze  della
gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia
della professionalita' e delle funzioni acquisite, del personale alle
amministrazioni ed agli enti di  appartenenza,  e,  a  domanda,  alla
regione Campania e al  comune  di  Napoli,  per  la  costituzione  di
strutture finalizzate alla riqualificazione urbana. E' fatta salva la
facolta'   di   optare   per   diverso   inquadramento    in    esito
all'applicazione dell'articolo 12 della legge  28  ottobre  1986,  n.
730, in riferimento alle quali la disciplina  dello  stato  economico
del personale dovra' prevedere la cessazione della corresponsione  di
indennita' collegate allo svolgimento di attivita' espletate presso i
commissari straordinari e, poi, presso le  gestioni  stralcio,  nella
permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime.
Per  i  componenti  dei  comitati  tecnico-amministrativi  e  per  il
personale delle gestioni-stralcio le indennita' ricadono a carico dei
fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981,  n.  219,  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al  personale
in servizio in base a provvedimenti  adottati  entro  il  10  ottobre
1987. 
  8. Gli atti posti in essere in  attuazione  del  presente  articolo
sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti. 
  9. Ai fini del  coordinamento,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri sente periodicamente il presidente della regione Campania ed
il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive  assemblee.
Il comitato di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 14 dicembre 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298
del 22 dicembre 1987) cessa di operare alla data di entrata in vigore
della legge di conversione  del  presente  decreto.  I  delegati  del
Presidente del Consiglio dei Ministri trasmettono trimestralmente  al
Parlamento,  alla  regione  Campania  ed  al  comune  di  Napoli  una
relazione sullo stato di attuazione dei programmi. 
  10. Qualora, ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio  dei
Ministri si avvalga della facolta' di delegare pubblici funzionari, i
delegati sono collocati in  posizione  di  fuori  ruolo  con  effetto
immediato,  anche  in  deroga  ai   limiti   posti   dai   rispettivi
ordinamenti.