Art. 10. 
  1. Gli interventi urgenti previsti dall'articolo 1,  comma  2,  del
decreto-legge  19   settembre   1987,   n.   384,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 novembre  1987,  n.  470,  sono  estesi
anche ai comuni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e  11ter
del medesimo decreto.