Art. 10. 1. Gli interventi urgenti previsti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, sono estesi anche ai comuni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 11ter del medesimo decreto.