Art. 2. 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvede al trasferimento delle opere di urbanizzazione secondarie, ivi comprese le attrezzature pubbliche, funzionali e fruibili, nonche' delle opere di urbanizzazione primaria e infrastrutturali, ai soggetti competenti in via ordinaria alla gestione dopo il collaudo definitivo, ovvero, su richiesta dei medesimi, dopo il collaudo provvisorio. 2. Il patrimonio abitativo e' trasferito ai comuni territorialmente competenti entro il termine di un anno dal collaudo definitivo, ovvero dopo il collaudo provvisorio su specifica richiesta dei medesimi, motivata anche con l'avvenuta individuazione di idonee ed efficienti modalita' di gestione. 3. Il Presidente del Consiglio, o i suoi delegati, assicura la gestione tecnico-amministrativa, ivi comprese le assegnazioni provvisorie delle opere e dei beni di cui al presente articolo fino alla loro effettiva consegna ai soggetti competenti, a valere sui fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni. 4. L'onere per la gestione dei beni ed opere trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo e' posto, fino alla conclusione dell'anno finanziario in cui e' effettuato il trasferimento, a carico dei fondi previsti dalla citata legge n. 219. 5. All'assegnazione definitiva degli alloggi provvede il sindaco di Napoli, sulla base delle graduatorie definitive elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. Le stesse commissioni accerteranno la sussistenza dei requisiti previsti per gli assegnatari all'atto dell'assegnazione effettiva degli alloggi. All'assegnazione definitiva dei locali commerciali, artigianali e industriali provvede il sindaco di Napoli. Per gli insediamenti extraurbani provvedono i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati. All'assegnazione degli alloggi e dei locali per attivita' produttive agli sgomberati dalle aree da liberare per consentire il completamento del programma straordinario provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati.