Art. 2. 
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  o  i  suoi  delegati,
provvede al trasferimento delle opere di  urbanizzazione  secondarie,
ivi  comprese  le  attrezzature  pubbliche,  funzionali  e  fruibili,
nonche' delle opere di urbanizzazione primaria e infrastrutturali, ai
soggetti competenti in via ordinaria alla gestione dopo  il  collaudo
definitivo, ovvero, su  richiesta  dei  medesimi,  dopo  il  collaudo
provvisorio. 
  2. Il patrimonio abitativo e' trasferito ai comuni territorialmente
competenti entro il termine  di  un  anno  dal  collaudo  definitivo,
ovvero dopo  il  collaudo  provvisorio  su  specifica  richiesta  dei
medesimi, motivata anche con l'avvenuta individuazione di  idonee  ed
efficienti modalita' di gestione. 
  3. Il Presidente del Consiglio, o  i  suoi  delegati,  assicura  la
gestione  tecnico-amministrativa,  ivi   comprese   le   assegnazioni
provvisorie delle opere e dei beni di cui al presente  articolo  fino
alla loro effettiva consegna ai soggetti  competenti,  a  valere  sui
fondi di cui all'articolo 85 della legge 14 maggio 1981,  n.  219,  e
successive modifiche ed integrazioni. 
  4. L'onere per la gestione dei beni ed opere trasferiti  ai  comuni
ai sensi del  presente  articolo  e'  posto,  fino  alla  conclusione
dell'anno finanziario in cui e' effettuato il trasferimento, a carico
dei fondi previsti dalla citata legge n. 219. 
  5. All'assegnazione definitiva degli alloggi provvede il sindaco di
Napoli, sulla  base  delle  graduatorie  definitive  elaborate  dalle
commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. Le  stesse
commissioni accerteranno la sussistenza dei  requisiti  previsti  per
gli assegnatari all'atto dell'assegnazione effettiva  degli  alloggi.
All'assegnazione definitiva dei  locali  commerciali,  artigianali  e
industriali provvede il  sindaco  di  Napoli.  Per  gli  insediamenti
extraurbani provvedono i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con
il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  i  suoi  delegati.
All'assegnazione degli alloggi e dei locali per attivita'  produttive
agli  sgomberati  dalle  aree   da   liberare   per   consentire   il
completamento del programma straordinario provvede il Presidente  del
Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati.