Art. 3. 1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso ed utilizzazione in atto, nonche' le aree di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle opere. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili gia' riattati o da riattare con o senza contributo pubblico. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, hanno facolta' di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'articolo 80, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, degli edifici e di altri manufatti, nonche' delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario. 4. I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non puo' essere reiterata. 5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione, di occupazione o di sgombero, dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio della attivita' economica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione temporanea in alloggi del programma straordinario, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'articolo 84- ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. L'adozione dei provvedimenti sopra indicati determina la contestuale cessazione dell'efficacia della sospensione del provvedimento impugnato.