Art. 3. 
  1.  Per   la   realizzazione   degli   interventi   del   programma
straordinario di cui al titolo VIII della legge 14  maggio  1981,  n.
219,  e  successive  modifiche  ed   integrazioni,   possono   essere
individuate  ed  espropriate,  pur  se  in  deroga   agli   strumenti
urbanistici vigenti, anche aree  sulle  quali  insistono  edifici  od
altri manufatti, indipendentemente dal loro stato  di  conservazione,
destinazione di uso ed utilizzazione in  atto,  nonche'  le  aree  di
recupero  del  patrimonio  edilizio.  L'individuazione   equivale   a
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza delle
opere. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  agli
immobili gia' riattati o da riattare con o senza contributo pubblico. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri,  o  i  suoi  delegati,
hanno facolta' di ripetere la  individuazione,  effettuata  ai  sensi
dell'articolo 80, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n.  219,
e successive modifiche ed integrazioni,  degli  edifici  e  di  altri
manufatti, nonche' delle zone di recupero di cui ai commi 1 e  2,  la
cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti,
risulti  ancora   necessaria   alla   realizzazione   del   programma
straordinario. 
  4. I provvedimenti giurisdizionali che  comportano  la  sospensione
dell'esecuzione   degli   atti   amministrativi   adottati   per   la
realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, perdono,  di
diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia
depositata la sentenza di merito.  La  sospensione  non  puo'  essere
reiterata. 
  5. In  caso  di  sospensione  giurisdizionale  dell'esecuzione  dei
provvedimenti di espropriazione, di occupazione o di sgombero, dovuta
al danno grave  ed  irreparabile  della  privazione  dell'abitazione,
ovvero  del  locale  di  esercizio  della  attivita'  economica,   il
Presidente del Consiglio dei Ministri, o  i  suoi  delegati,  possono
assicurare, anche  in  deroga  alla  normativa  vigente  in  tema  di
assegnazioni, una sistemazione temporanea in  alloggi  del  programma
straordinario, ovvero adottare i provvedimenti  di  cui  all'articolo
84- ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed
integrazioni, ed all'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n.  730.
L'adozione dei provvedimenti sopra indicati determina la  contestuale
cessazione  dell'efficacia  della   sospensione   del   provvedimento
impugnato.