Art. 6. 
  1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21  e  32  della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni,
non coperti da garanzia fideiussoria e revocati per qualsiasi  causa,
e' disposto con le modalita' di cui all'articolo 2 del regio  decreto
14 aprile 1910, n. 639. 
  2. Il diritto alla restituzione dei  contributi  erogati  ai  sensi
degli articoli 21 e  32  della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  e
successive modifiche ed integrazioni,  e'  preferito  ad  ogni  altro
titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad  eccezione  del
privilegio  per  spese  di  giustizia  e  fatti   salvi   i   diritti
preesistenti dei terzi.