Art. 7. 
  1. Il personale convenzionato o distaccato che abbia fatto  domanda
di immissione nei ruoli speciali transitori di  cui  all'articolo  12
della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e non sia ancora  transitato  in
tali ruoli, e' confermato in servizio a decorrere dal 1› gennaio 1988
e  sino  alla  effettiva  immissione  nei  medesimi  ruoli   speciali
transitori. 
  2. Quanto stabilito dal comma 1 e' valido anche  per  il  personale
della   struttura   tecnico-operativa   del   "Progetto    Pozzuoli",
convenzionato e distaccato alla data del  31  dicembre  1987,  e  che
abbia fatto domanda di immissione nei  ruoli  speciali  di  cui  alla
legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonche'  per  il  personale  impegnato
nella custodia e manutenzione  dei  beni  artistici  e  culturali  di
Pozzuoli, gia' vincitori del concorso previsto dall'articolo 12 della
citata legge n. 730 del 1986.