Art. 7. 1. Il personale convenzionato o distaccato che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e non sia ancora transitato in tali ruoli, e' confermato in servizio a decorrere dal 1 gennaio 1988 e sino alla effettiva immissione nei medesimi ruoli speciali transitori. 2. Quanto stabilito dal comma 1 e' valido anche per il personale della struttura tecnico-operativa del "Progetto Pozzuoli", convenzionato e distaccato alla data del 31 dicembre 1987, e che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonche' per il personale impegnato nella custodia e manutenzione dei beni artistici e culturali di Pozzuoli, gia' vincitori del concorso previsto dall'articolo 12 della citata legge n. 730 del 1986.