Art. 8. 
  1. A favore dei comuni danneggiati dai fenomeni sismici del gennaio
1988, da individuarsi con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile, si applicano i benefici e le procedure della legge
14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. 
  2. Le domande per ottenere i benefici di  cui  al  comma  1  devono
essere presentate entro il 30 giugno 1988.  I  progetti  esecutivi  e
tutta la documentazione richiesta dalla legge 14 maggio 1981, n. 219,
e successive modificazioni, devono  essere  presentati  entro  il  31
dicembre 1988. 
  3. Le regioni Basilicata e Campania, entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
individuano gli abitati dei comuni terremotati da  consolidare  o  da
trasferire in tutto o in parte, anche a modifica  delle  disposizioni
vigenti in materia. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli  interventi  previsti
dal presente articolo si fa fronte con le disponibilita'  finanziarie
del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981,  n.  219,
integrate di lire 20 miliardi mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione  del
Ministero del tesoro per l'anno 1988.