Art. 8. 1. A favore dei comuni danneggiati dai fenomeni sismici del gennaio 1988, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applicano i benefici e le procedure della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. 2. Le domande per ottenere i benefici di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 30 giugno 1988. I progetti esecutivi e tutta la documentazione richiesta dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, devono essere presentati entro il 31 dicembre 1988. 3. Le regioni Basilicata e Campania, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano gli abitati dei comuni terremotati da consolidare o da trasferire in tutto o in parte, anche a modifica delle disposizioni vigenti in materia. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si fa fronte con le disponibilita' finanziarie del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, integrate di lire 20 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.