(Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 1)
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE  PER  LA  DISCIPLINA  DEI  RAPPORTI  CON
PROFESSIONISTI CONVENZIONATI CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE  PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE SANITARIE NEI  LORO  STUDI
PRIVATI. 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
  1. Il presente accordo regola, in  conformita'  all'art.  48  della
legge  23  dicembre   1978,   n.   833,   il   rapporto   di   lavoro
libero-professionale  che  si  instaura  nell'ambito   del   Servizio
sanitario  nazionale  tra  le  UU.SS.LL.  e  i   professionisti   per
l'esecuzione,   in   regime    convenzionale,    delle    prestazioni
specialistiche sanitarie di cui all'allegato A, da erogare  nei  loro
studi professionali in favore degli  utenti  del  Servizio  sanitario
nazionale medesimo. 
AVVERTENZA: 
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con  D  P.R.  28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato  il  rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  qui
trascritti. 
 
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale),  e'  il
          seguente:
             "Art.   48   (Personale  a  rapporto  convenzionale).  -
          L'uniformita' del trattamento  economico  e  normativo  del
          personale  sanitario  a rapporto convenzionale e' garantita
          sull'intero territorio  nazionale  da  convenzioni,  aventi
          durata   triennale,   del   tutto   conformi  agli  accordi
          collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e
          l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani (ANCI) e le
          organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative  in
          campo  nazionale  di ciascuna categoria. La delegazione del
          Governo, delle regioni e dell'ANCI  per  la  stipula  degli
          accordi   anzidetti   e'   costituita  rispettivamente  dai
          Ministri della  sanita',  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale  e  del  tesoro, da cinque rappresentanti designati
          dalle regioni attraverso la commissione  interregionale  di
          cui  all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da sei
          rappresentanti designati dall'ANCI.
             L'accordo  nazionale  di cui al comma precedente e' reso
          esecutivo con decreto del Presidente della  Repubblica,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. I
          competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla
          pubblicazione  del  suddetto  decreto  i necessari e dovuti
          atti deliberativi.
             Gli  accordi  collettivi nazionali di cui al primo comma
          devono prevedere:
              1)  il  rapporto  ottimale  medico-assistibili  per  la
          medicina generale e quella pediatrica di libera scelta,  al
          fine  di  determinare  il  numero dei medici generici e dei
          pediatri che hanno diritto di essere convenzionati in  ogni
          unita'  sanitaria  locale, fatto salvo il diritto di libera
          scelta del medico per ogni cittadino;
              2)  l'istituzione  e i criteri di formazione di elenchi
          unici per i  medici  generici,  per  i  pediatri,  per  gli
          specialisti  convenzionati  esterni e per gli specialisti e
          generici ambulatoriali;
              3)  l'accesso  alla  convenzione,  che e' consentito ai
          medici  con  rapporto  di  impiego  continuativo  a   tempo
          definito;
              4)   la   disciplina  delle  incompatibilita'  e  delle
          limitazioni del rapporto convenzionale  rispetto  ad  altre
          attivita'   mediche,   al  fine  di  favorire  la  migliore
          distribuzione del lavoro medico e la  qualificazione  delle
          prestazioni;
              5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico
          generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia  ed
          il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti
          e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni  di
          lavoro  compatibili; la regolamentazione degli obblighi che
          derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti
          o   delle   ore;  il  divieto  di  esercizio  della  libera
          professione nei  confronti  dei  propri  convenzionati;  le
          attivita'   libero-professionali   incompatibili   con  gli
          impegni assunti nella  convenzione.  Eventuali  deroghe  in
          aumento  al  numero  massimo degli assistiti e delle ore di
          servizio  ambulatoriale  potranno  essere  autorizzate   in
          relazione  a  particolari  situazioni locali e per un tempo
          determinato  dalle   Regioni,   previa   domanda   motivata
          all'Unita' sanitaria locale;
              6)    l'incompatibilita'   con   qualsiasi   forma   di
          cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto
          di   interesse   con  case  di  cura  private  e  industrie
          farmaceutiche. Per quanto invece  attiene  al  rapporto  di
          lavoro  si applicano le norme previste dal precedente punto
          4);
              7)  la  differenziazione  del  trattamento  economico a
          seconda della quantita' e qualita' del lavoro  prestato  in
          relazione   alle  funzioni  esercitate  nei  settori  della
          prevenzione, cura e riabilitazione.  Saranno fissate a  tal
          fine  tariffe  socio-sanitarie  costituite,  per  i  medici
          generici e per i pediatri di libera scelta, da un  compenso
          globale annuo per assistito; e, per gli
          specialisti  e generici ambulatoriali, da distinti compensi
          commisurati alle ore di lavoro  prestato  negli  ambulatori
          pubblici e al tipo e al numero delle prestazioni effettuate
          presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri
          di  libera  scelta  potranno essere previste nell'interesse
          dell'assistenza forme integrative di remunerazione;
              8)  le  forme  di  controllo  sull'attivita' dei medici
          convenzionati, nonche' le ipotesi di  infrazione  da  parte
          dei  medici  degli obblighi derivanti dalla convenzione, le
          conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del  rapporto
          convenzionale,  e  il procedimento per la loro irrogazione,
          salvaguardando  il  principio  della  contestazione   degli
          addebiti   e   fissando   la  composizione  di  commissioni
          paritetiche di disciplina;
              9)  le forme di incentivazione dei medici convenzionati
          residenti in zone  particolarmente  disagiate,  anche  allo
          scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale
          dei medici;
              10)   le   modalita'   per  assicurare  l'aggiornamento
          obbligatorio professionale dei medici convenzionati;
              11)   le   modalita'   per  assicurare  la  continuita'
          dell'assistenza anche in assenza o impedimento  del  medico
          tenuto alla prestazione;
              12)  le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro
          medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la
          partecipazione  dei  medici a programmi di prevenzione e di
          educazione sanitaria;
              13)  la collaborazione dei medici, per la parte di loro
          competenza,  alla   compilazione   di   libretti   sanitari
          personali di rischio.
             I   criteri  di  cui  al  comma  precedente,  in  quanto
          applicabili, si estendono alle  convenzioni  con  le  altre
          categorie   non  mediche  di  operatori  professionali,  da
          stipularsi con le modalita' di cui al primo e secondo comma
          del presente articolo.
             Gli   stessi  criteri,  per  la  parte  compatibile,  si
          estendono, altresi', ai sanitari che erogano le prestazioni
          specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti
          da enti o istituti privati convenzionati con la regione.
             Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
          anche alle convenzioni da stipulare da parte  delle  Unita'
          sanitarie  locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.
             E'   nullo   qualsiasi   atto,  anche  avente  carattere
          integrativo, stipulato con organizzazioni  professionali  o
          sindacali  per  la  disciplina  dei rapporti convenzionali.
          Resta la facolta' degli organi  di  gestione  delle  unita'
          sanitarie   locali  di  stipulare  convenzioni  con  ordini
          religiosi per l'espletamento di  servizi  nelle  rispettive
          strutture.
             E'  altresi'  nulla  qualsiasi  convenzione  con singoli
          appartenenti alle categorie di cui  al  presente  articolo.
          Gli  atti  adottati  in  contrasto  con  la  presente norma
          comportano    la    responsabilita'     personale     degli
          amministratori.
             Le federazioni degli ordini nazionali, nonche' i collegi
          professionali, nel corso delle trattative  per  la  stipula
          degli   accordi   nazionali   collettivi   riguardanti   le
          rispettive categorie,  partecipano  in  modo  consultivo  e
          limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli
          adempimenti che saranno ad essi affidati dalle  convenzioni
          uniche.
             Gli  ordini e i collegi professionali sono tenuti a dare
          esecuzione ai compiti che saranno ad essi  demandati  dalle
          convenzioni  uniche.  Sono altresi' tenuti a valutare sotto
          il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli
          albi  professionali  che  si  siano  resi inadempienti agli
          obblighi convenzionali,  indipendentemente  dalle  sanzioni
          applicabili a norma di convenzione.
             In  caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui
          al comma precedente,  la  regione  interessata  provvede  a
          farne   denuncia  al  Ministro  della  sanita'  e  a  darne
          informazione contemporaneamente alla competente federazione
          nazionale  dell'ordine.  Il Ministro della sanita', sentita
          la  suddetta  Federazione,  provvede  alla  nomina  di   un
          commissario,    scelto    tra    gli   iscritti   nell'albo
          professionale della provincia, per il compimento degli atti
          cui l'Ordine provinciale non ha dato corso.
             Sino  a quando non sara' riordinato con legge il sistema
          previdenziale  relativo  alle  categorie  professionistiche
          convenzionate,  le  convenzioni di cui al presente articolo
          prevedono la determinazione  della  misura  dei  contributi
          previdenziali  e  le modalita' del loro versamento a favore
          dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro  del
          lavoro  e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976,
          pubblicato nel supplemento alla  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica del 28 ottobre 1976, n. 289".