(Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 10)
                               Art. 10. 
                      Commissione professionale 
  1. In ogni regione e' costituita, ai sensi dell'art. 24 della legge
27 dicembre 1983, n. 730,  una  commissione  professionale  cui  sono
affidati, nel rispetto dei principi  sanciti  in  detto  art.  24,  i
seguenti compiti: 
    a) definire gli standards medi assistenziali  che  tengano  conto
anche  della  situazione  domografica,  patologica  e   organizzativa
locale; 
    b)  fissare  le   procedure   per   la   verifica   di   qualita'
dell'assistenza tenendo conto degli standard assistenziali definiti e
dei parametri di spesa fissati dalla regione  sulla  base  di  indici
medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali. 
  2. Per gli adempimenti  di  cui  al  comma  1  le  UU.SS.LL.  hanno
l'obbligo di comunicare periodicamente alla commissione professionale
il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale  dei
diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL., nonche'  il  comportamento
prescrittivo  dei  singoli  medici  convenzionati,  evidenziando   in
particolare lo stato relativo alle  richieste  farmaceutiche  e  alla
richiesta di indagini strumentali e  di  laboratorio,  di  consulenza
specialistica. 
  3.   La   commissione   professionale   regionale,   nominata   con
provvedimento della regione, e' presieduta dal presidente dell'ordine
dei medici della citta' capoluogo di regione ed e' cosi'  costituita:
a) cinque esperti  qualificati  nominati  dalla  regione  scelti  tra
dipendenti delle strutture universitarie  e  del  Servizio  sanitario
nazionale; 
    b)  quattro  rappresentanti  dei   professionisti   convenzionati
designati dalla federazione regionale degli ordini dei medici e degli
odontoiatri, su indicazione  unitaria  dei  sindacati  firmatari  del
presente accordo; 
    c) un funzionario della carriera direttiva  amministrativa  della
regione con funzioni di segretario. 
 
           Nota all'art. 10:
             Il  testo  dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n.
          730 (Legge finanziaria 1984), e' il seguente:
             "Art. 24. - Al fine di razionalizzare l'erogazione delle
          prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto
          dell'autonomia   del  segreto  professionale  dei  sanitari
          convenzionati, gli accordi collettivi nazionali,  stipulati
          ai  sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833, in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi,
          in  aggiunta  ai  criteri  definiti dell'anzidetto articolo
          devono prevedere:
               a)  le  forme di responsabilizzazione degli ordinatori
          di spesa al fine  di  contenere  le  spese  da  ancorare  a
          parametri  prefissati  dalla  regione  sulla base di indici
          medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali;
               b)   l'istituzione   di  commissioni  professionali  a
          livello regionale con la partecipazione  di  rappresentanti
          dei  medici convenzionati dalla regione, scelti tra esperti
          qualificati  delle  strutture  pubbliche  universitarie   e
          ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di
          definire gli standards medi assistenziali e di  fissare  le
          procedure per le verifiche di qualita' dell'assistenza.
             Nella  definizione  degli  standards  medi assistenziali
          dovranno altresi' essere previste le ipotesi di eccessi  di
          spesa  che  potranno  dar  luogo,  ove  non giustificate, a
          sanzioni da determinarsi secondo  i  criteri  previsti  dal
          punto 8, terzo comma, del richiamato art. 48;
               c)  l'impegno  dei  sanitari  convenzionati  a fornire
          informazioni  sui  servizi  prestati  anche   mediante   la
          prescrizione  a  lettura  automatica  standardizzata di cui
          all'articolo 12 del decreto-legge  12  settembre  1983,  n.
          463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre
          1983, n. 638,  nonche'  l'obbligo  delle  unita'  sanitarie
          locali  di  comunicare  periodicamente  ai  sanitari e alle
          commissioni di  cui  alla  precedente  lettera  b)  i  dati
          informativi   sul  comportamento  prescrittivo  dei  medici
          convenzionati.
             In  caso  di  mancata  designazione dei componenti entro
          trenta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  di approvazione dell'accordo
          collettivo  nazionale,  la  regione  costituisce   in   via
          provvisoria  la  commissione  professionale,  che  resta in
          attivita'  fino   alla   costituzione   della   commissione
          definitiva.
             In  applicazione  dei  principi  di  contestualita' e di
          omogenizzazione affermati  nell'art.  20  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  25  giugno  1983, m. 348, in
          deroga al primo comma del citato art.  48  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833,  gli  accordi  convenzionali,  in
          scadenza o gia' scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati
          con scadenza al 30 giugno 1985".