Art. 10. Commissione professionale 1. In ogni regione e' costituita, ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, una commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti: a) definire gli standards medi assistenziali che tengano conto anche della situazione domografica, patologica e organizzativa locale; b) fissare le procedure per la verifica di qualita' dell'assistenza tenendo conto degli standard assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali. 2. Per gli adempimenti di cui al comma 1 le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente alla commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL., nonche' il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati, evidenziando in particolare lo stato relativo alle richieste farmaceutiche e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica. 3. La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione, e' presieduta dal presidente dell'ordine dei medici della citta' capoluogo di regione ed e' cosi' costituita: a) cinque esperti qualificati nominati dalla regione scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e del Servizio sanitario nazionale; b) quattro rappresentanti dei professionisti convenzionati designati dalla federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri, su indicazione unitaria dei sindacati firmatari del presente accordo; c) un funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione con funzioni di segretario.
Nota all'art. 10: Il testo dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (Legge finanziaria 1984), e' il seguente: "Art. 24. - Al fine di razionalizzare l'erogazione delle prestazioni sanitarie in regime convenzionale, nel rispetto dell'autonomia del segreto professionale dei sanitari convenzionati, gli accordi collettivi nazionali, stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in sede di rinnovo della parte normativa degli stessi, in aggiunta ai criteri definiti dell'anzidetto articolo devono prevedere: a) le forme di responsabilizzazione degli ordinatori di spesa al fine di contenere le spese da ancorare a parametri prefissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali; b) l'istituzione di commissioni professionali a livello regionale con la partecipazione di rappresentanti dei medici convenzionati dalla regione, scelti tra esperti qualificati delle strutture pubbliche universitarie e ospedaliere, e dell'ordine professionale, con il compito di definire gli standards medi assistenziali e di fissare le procedure per le verifiche di qualita' dell'assistenza. Nella definizione degli standards medi assistenziali dovranno altresi' essere previste le ipotesi di eccessi di spesa che potranno dar luogo, ove non giustificate, a sanzioni da determinarsi secondo i criteri previsti dal punto 8, terzo comma, del richiamato art. 48; c) l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante la prescrizione a lettura automatica standardizzata di cui all'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche' l'obbligo delle unita' sanitarie locali di comunicare periodicamente ai sanitari e alle commissioni di cui alla precedente lettera b) i dati informativi sul comportamento prescrittivo dei medici convenzionati. In caso di mancata designazione dei componenti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell'accordo collettivo nazionale, la regione costituisce in via provvisoria la commissione professionale, che resta in attivita' fino alla costituzione della commissione definitiva. In applicazione dei principi di contestualita' e di omogenizzazione affermati nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, m. 348, in deroga al primo comma del citato art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli accordi convenzionali, in scadenza o gia' scaduti al 31 dicembre 1983, sono rinnovati con scadenza al 30 giugno 1985".