(Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 11)
                               Art. 11. 
                           Quote sindacali 
  1. La riscossione delle quote sindacali per i  sindacati  firmatari
del presente accordo avviene su delega del professionista  attraverso
le U.S.L., con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati
firmatari, per mezzo  della  banca  incaricata  delle  operazioni  di
liquidazione dei compensi. 
  2.  Restano  valide  le   deleghe   eventualmente   rilasciate   in
precedenza. 
  3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.