Art. 11. Quote sindacali 1. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati firmatari del presente accordo avviene su delega del professionista attraverso le U.S.L., con versamento in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati firmatari, per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi. 2. Restano valide le deleghe eventualmente rilasciate in precedenza. 3. I costi del servizio di esazione sono a carico dei sindacati.