(Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 12)
                              Art. 12. 
                         Durata dell'accordo 
  1. Il presente accordo ha durata triennale e  scade  il  30  giugno
1988. 
 
          Nota alla norma finale n. 3, terzo comma:
             Il  testo del punto 2, primo comma, del D P.R. 16 maggio
          1980 (Approvazione  dell'accordo  collettivo  nazionale  ex
          art.  48  legge  n.  833/78 per l'erogazione di prestazioni
          ambulatoriali in regime di convenzionamento esterno) e'  il
          seguente:
             "Qualora   il  professionista  convenzionato  trasformi,
          durante la  validita'  del  presente  accordo,  la  propria
          attivita'  da  gestione  individuale a gestione societaria,
          alla nuova struttura viene  automaticamente  trasferito,  a
          domanda e nell'ambito della stessa branca convenzionata, il
          rapporto precedente, purche' il titolare originario rimanga
          corresponsabilizzato nella nuova gestione".
          Nota alla dichiarazione a verbale n. 1:
             Il  testo dell'art. 13 del D P.R. 8 giugno 1987, n. 291,
          e' il seguente:
             "Art.  13 (Comitato consultivo zonale). - In ogni ambito
          territoriale, comprensivo di una o piu' UU.SS.LL., definito
          con  provvedimento  della  giunta  regionale,  su  proposta
          dell'assessore  alla  sanita',  d'intesa  con  i  sindacati
          firmatari  del  presente accordo e con l'ANCI regionale, e'
          costituito un comitato consultivo zonale.
             Lo  stesso provvedimento indica l'U.S.L. presso la quale
          il comitato ha sede,  sentiti  i  sindacati  firmatari  del
          presente accordo, d'intesa con le UU.SS.LL. interessate.
             Le  regioni attuano, d'intesa con le UU.SS.LL. e sentiti
          i sindacati firmatari, forme di coordinamento tra le  varie
          UU.SS.LL.    allo   scopo   di   assicurare   la   corretta
          corresponsione nei confronti dei  medici  ambulatoriali  di
          tutto quanto ad essi spetta sul piano ecnomico ai sensi del
          presente accordo.
             Il comitato e' composto da:
              l'assessore   regionale  alla  Sanita',  o  da  un  suo
          delegato, che ne assume la Presidenza;
              tre    rappresentanti    delle    UU.SS.LL.   designati
          dall'A.N.C.I.  regionale;
              quattro    rappresentanti    dei   medici   specialisti
          ambulatoriali   di   cui   al   presente   accordo;    tali
          rappresentanti   sono   eletti  tra  i  medici  specialisti
          ambulatoriali  operanti  nell'ambito   territoriale,   come
          precisato  al comma 1 del presente articolo, con il sistema
          previsto per  le  elezioni  dei  consigli  direttivi  degli
          ordini   dei  medici,  escluso  il  quorum  ai  fini  della
          validita' delle elezioni.
             Le  elezioni  dei  rappresentanti degli specialisti sono
          svolte a cura  dell'ordine  dei  medici  avvalendosi  della
          collaborazione  dei  sindacati  firmatari  che  ne assumono
          anche l'onere economico.
             Oltre  ai  titolari,  saranno rispettivamente nominati e
          eletti,  con  le  stesse  modalita',   altrettanti   membri
          supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o
          piu' titolari.
             Il comitato e' costituito con provvedimento della giunta
          regionale, promosso dall'assessore regionale alla  sanita',
          che procede alla nomina dei componenti.
             Il  comitato  svolge compiti di iniziativa e proposta ed
          emette i  pareri  indicati  nel  presente  accordo  per  la
          corretta  ed  uniforme  applicazione  dell'accordo da parte
          delle UU.SS.LL. in materia di:
              1) formazione delle graduatorie;
              2)  tenuta  ed  aggiornamento  di un apposito schedario
          degli specialisti incaricati presso  le  singole  UU.SS.LL.
          con  l'indicazione dei giorni e dell'orario di attivita' in
          ciascun presidio, delle date di conseguimento dell'incarico
          e  degli  incrementi orari, nonche' di ogni altra attivita'
          sanitaria prevista  del  presente  accordo  ai  fini  della
          determinazione dei massimali orari di cui agli articoli 4 e
          5, del sopravvenire dei motivi di incompatibilita'  di  cui
          all'art. 3;
              3)   indicazione,   alla   U.S.L.  che  deve  conferire
          l'incarico, del nominativo dello specialista avente diritto
          all'aumento  di  orario,  a  ricoprire  il  turno vacante o
          quello di nuova istituzione;
              4)  evidenziazione  ed  aggiornamento  delle  posizioni
          degli specialisti sia  incaricati  che  in  graduatoria  ai
          fini:
                a)  dell'accertamento, sulla scorta dei fogli-notizie
          compilati    annualmente    dagli    interessati,     delle
          incompatibilita' e delle limitazioni previste dalle vigenti
          norme, nonche' del possesso dei titoli e requisiti previsti
          dalle   stesse;   verifica   della  certificazione  di  non
          incompatibilita' con gli orari di servizio rilasciata dalle
          istituzioni  pubbliche  e  private, presso cui il sanitario
          presta servizio in qualita' di dipendente,  al  momento  in
          cui   nei   confronti  del  sanitario  stesso  deve  essere
          conferito un nuovo incarico o deve essere dato  un  aumento
          di orario di attivita' dell'incarico in atto svolto;
                b)  della  formulazione  alle  UU.SS.LL.,  sulla base
          delle domande ricevute, delle proposte di  trasferimento  o
          accentramento  dell'incarico  in  una sede piu' vicina alla
          residenza dello specialista anche nell'ambito dello  stesso
          comune;
              5) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno,
          dei fogli informativi annuali da compilarsi da parte  degli
          specialisti incaricati;
              6) procedure di cui agli articoli 6 e 7.
             Il  comitato  svolge,  altresi',  funzioni consultive in
          favore  dell'assessore  regionale  alla  sanita'  o   delle
          singole UU.SS.LL.
             Il  comitato si riunisce periodicamente almeno una volta
          al mese ed in tutti i casi richiesti da una delle parti.
             Le  funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
          indicato dalla U.S.L. sede del Comiato.
             La  regione,  d'intesa con la U.S.L., destina i mezzi, i
          locali ed il personale necessari  per  lo  svolgimento  dei
          compiti  gravanti  sull'assessore regionale alla sanita', o
          suo delegato, quale presidente del comitato  zonale  e  per
          consentire  al  comitato  stesso  l'espletamento di tutti i
          compiti e le funzioni attribuitigli dal  presente  accordo;
          l'assessore  regionale  alla  sanita',  o  il suo delegato,
          quale presidente del comitato zonale,  individua,  inoltre,
          presso  i  locali  di  cui sopra l'albo per le affissioni e
          dispone  per  l'attivazione  di  apposito   protocollo   di
          ricevimento  e spedizione della corrispondenza con i medici
          e con le UU.SS.LL.".