(Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-Norme Finali)
 
 
                      NORMA FINALE N. 1 
  1) Sono confermati nel rapporto convenzionale i professionisti  che
gia' ne siano titolari alla data del 23 luglio 1987 e che ne facciano
domanda entro trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo. 
  2)  Ai  professionisti  confermati  spettano,  per  le  prestazioni
erogate secondo il decreto del Presidente della Repubblica 16  maggio
1980 negli anni 1985, 1986 e 1987, le maggiorazioni appresso indicate
da calcolare sul relativo fatturato  dell'anno  precedente  al  lordo
della maggiorazione ad esso riferita: 
 
 
                           1985 1986 1987 
 
       + 60% + 9,9% + 6,3% 
 
 
 
  3) Dal fatturato anzidetto vanno scorporati  gli  importi  relativi
alle visite effettuate, sui quali le maggiorazioni da  apportare  con
le medesime modalita' sono le seguenti: 
 
 
        1985 1986 1987 
 
       + 200% + 17,6% + 10,4% 
 
 
 
  4) A decorrere dal 1 gennaio 1988 ai professionisti  confermati  si
applica il tariffario di cui all'allegato A. 
  5) Laddove  la  pubblicazione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica che rende esecutivo il presente accordo  avvenga  in  data
successiva al 1› gennaio 1988 per le prestazioni  erogate  fino  alla
data di pubblicazione, le  quali  risultino  non  piu'  comprese  nel
nomenclatore  tariffario  di  cui  all'allegato  A,  si  applica   la
maggiorazione del 4,5% sulle tariffe in vigore al 31 dicembre 1987. 
  6)  Con  domanda  di  conferma  i  professionisti   dichiarano   di
rinunciare a  qualsiasi  pretesa  o  azione  anche  futura,  comunque
collegata alla controversa interpretazione del punto 4)  dell'accordo
22 febbraio 1980, reso esecutivo con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 maggio 1980, riconoscendo valore anche transattivo alla
corresponsione dei compensi arretrati  di  cui  ai  commi  secondo  e
terzo. 
 7) Ai fini  della  corresponsione  dei  compensi  di  cui  al  comma
precedente il convenzionato e' tenuto ad inoltrare all'ente erogatore
di competenza la distinta riepilogativa del fatturato  relativo  agli
anni  1985,  1986,  1987  con  la   evidenziazione   delle   relative
maggiorazioni nel rispetto del nomenclatore di cui all'allegato sub A
e tenuto presente che la percentuale di maggiorazione sara' calcolata
sulla tariffa nell'anno precedente al lordo  della  maggiorazione  ad
esso riferita. 
  8) L'ente erogatore procede, entro novanta giorni successivi,  alla
verifica  della  richiesta  di  cui  al  comma  precedente  ed   alla
corresponsione di quanto  dovuto  in  relazione  alle  disponibilita'
finanziarie derivanti dai provvedimenti  di  ripiano  dei  rispettivi
esercizi finanziari. 
  9) La conferma  del  rapporto  convenzionale  e'  subordinata  alla
accettazione espressa globalmente e  non  condizionata  di  tutte  le
clausole del presente accordo collettivo. 
  10)  La  conferma  si  intende  riferita  a  tutte  le  prestazioni
elencate, per le singole  branche  specialistiche,  nel  nomenclatore
allegato sub A, ad accezione di quelle contrassegnate  con  asterisco
il cui  inserimento  nel  rapporto  convenzionale  e'  subordinato  a
preventiva autorizzazione regionale. 
  11) Per i professionisti confermati ai sensi della presente  norma,
il limite di eta' per la cessazione  del  rapporto  convenzionale  e'
fissato al compimento del settantesimo anno di eta'. 
  12)  L'autorizzazione  regionale  di  cui  al  comma  ottavo  viene
concessa  tenuta  presente  la  idoneita'  delle   attrezzature   del
convenzionato e la carenza delle stesse nel territorio servito. 
 
                          NORMA FINALE N. 2 
  1) Per la disciplina di odontostomatologia la conferma del rapporto
convenzionale ai sensi della norma finale n. 1 e' estesa  anche  alle
prestazioni   protesiche   solo   con   l'esplicito   assenso   degli
interessati. 
 
                          NORMA FINALE N. 3 
  1) Nel caso che il rapporto convenzionale, nell'ambito di una delle
discipline specialistiche considerate  dal  presente  accordo  e  non
esercitate in regime di autorizzazione sanitaria, intercorra con  una
persona giuridica privata o  societa'  di  fatto,  questa,  entro  il
termine di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  decreto  del
Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, invia alla
U.S.L.  competente   formale   comunicazione,   corredata   di   atto
deliberativo  dell'organo   sociale   competente   secondo   statuto,
indicante il  nominativo  del  professionista  -  socio  o  direttore
responsabile della societa' - in testa al quale il rapporto stesso si
trasferisce, sempre che sia in  possesso  dei  requisiti  prescritti,
salva la deroga al limite di eta' di 50 anni. 
  2) In ogni caso, trascorso il suddetto termine di sessanta  giorni,
il rapporto convenzionale con la  persona  giuridica  si  risolve  di
diritto. 
  3) Nel caso che non pervenga la comunicazione di cui al primo comma
il socio o direttore responsabile della societa', che a suo tempo  si
sia avvalso  della  facolta'  prevista  dal  punto  2,  primo  comma,
dell'accordo  reso  esecutivo  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 16 maggio 1980, viene iscritto a domanda  nell'elenco  dei
convenzionati esterni presso le stesse UU.SS.LL. per cui  operava  la
societa' e per la medesima branca specialistica,  fermo  restando  il
possesso dei requisiti prescritti e salva  la  deroga  al  limite  di
eta'. 
 
                          NORMA FINALE N. 4 
  1) Nella prima fase di attuazione dell'accordo le regioni, valutate
le  situazioni  di  carenza  eventualmente  determinatesi  presso  le
UU.SS.LL. a livello delle singole branche specialistiche nel  settore
del convenzionamento esterno in conseguenza del divieto di instaurare
nuovi rapporti convenzionali introdotto con l'accordo del 22 febbraio
1980,  possono   autorizzare   l'inclusione   negli   elenchi   degli
specialisti esterni di  quei  professionisti  che,  in  possesso  dei
requisiti previsti  dall'accordo,  ne  abbiano  fatto  domanda  o  la
facciano  entro  tre  mesi  dalla  pubblicazione  del   decreto   del
Presidente della Repubblica di esecuzione.