NORMA FINALE N. 1 1) Sono confermati nel rapporto convenzionale i professionisti che gia' ne siano titolari alla data del 23 luglio 1987 e che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo. 2) Ai professionisti confermati spettano, per le prestazioni erogate secondo il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980 negli anni 1985, 1986 e 1987, le maggiorazioni appresso indicate da calcolare sul relativo fatturato dell'anno precedente al lordo della maggiorazione ad esso riferita: 1985 1986 1987 + 60% + 9,9% + 6,3% 3) Dal fatturato anzidetto vanno scorporati gli importi relativi alle visite effettuate, sui quali le maggiorazioni da apportare con le medesime modalita' sono le seguenti: 1985 1986 1987 + 200% + 17,6% + 10,4% 4) A decorrere dal 1 gennaio 1988 ai professionisti confermati si applica il tariffario di cui all'allegato A. 5) Laddove la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo avvenga in data successiva al 1 gennaio 1988 per le prestazioni erogate fino alla data di pubblicazione, le quali risultino non piu' comprese nel nomenclatore tariffario di cui all'allegato A, si applica la maggiorazione del 4,5% sulle tariffe in vigore al 31 dicembre 1987. 6) Con domanda di conferma i professionisti dichiarano di rinunciare a qualsiasi pretesa o azione anche futura, comunque collegata alla controversa interpretazione del punto 4) dell'accordo 22 febbraio 1980, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, riconoscendo valore anche transattivo alla corresponsione dei compensi arretrati di cui ai commi secondo e terzo. 7) Ai fini della corresponsione dei compensi di cui al comma precedente il convenzionato e' tenuto ad inoltrare all'ente erogatore di competenza la distinta riepilogativa del fatturato relativo agli anni 1985, 1986, 1987 con la evidenziazione delle relative maggiorazioni nel rispetto del nomenclatore di cui all'allegato sub A e tenuto presente che la percentuale di maggiorazione sara' calcolata sulla tariffa nell'anno precedente al lordo della maggiorazione ad esso riferita. 8) L'ente erogatore procede, entro novanta giorni successivi, alla verifica della richiesta di cui al comma precedente ed alla corresponsione di quanto dovuto in relazione alle disponibilita' finanziarie derivanti dai provvedimenti di ripiano dei rispettivi esercizi finanziari. 9) La conferma del rapporto convenzionale e' subordinata alla accettazione espressa globalmente e non condizionata di tutte le clausole del presente accordo collettivo. 10) La conferma si intende riferita a tutte le prestazioni elencate, per le singole branche specialistiche, nel nomenclatore allegato sub A, ad accezione di quelle contrassegnate con asterisco il cui inserimento nel rapporto convenzionale e' subordinato a preventiva autorizzazione regionale. 11) Per i professionisti confermati ai sensi della presente norma, il limite di eta' per la cessazione del rapporto convenzionale e' fissato al compimento del settantesimo anno di eta'. 12) L'autorizzazione regionale di cui al comma ottavo viene concessa tenuta presente la idoneita' delle attrezzature del convenzionato e la carenza delle stesse nel territorio servito. NORMA FINALE N. 2 1) Per la disciplina di odontostomatologia la conferma del rapporto convenzionale ai sensi della norma finale n. 1 e' estesa anche alle prestazioni protesiche solo con l'esplicito assenso degli interessati. NORMA FINALE N. 3 1) Nel caso che il rapporto convenzionale, nell'ambito di una delle discipline specialistiche considerate dal presente accordo e non esercitate in regime di autorizzazione sanitaria, intercorra con una persona giuridica privata o societa' di fatto, questa, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, invia alla U.S.L. competente formale comunicazione, corredata di atto deliberativo dell'organo sociale competente secondo statuto, indicante il nominativo del professionista - socio o direttore responsabile della societa' - in testa al quale il rapporto stesso si trasferisce, sempre che sia in possesso dei requisiti prescritti, salva la deroga al limite di eta' di 50 anni. 2) In ogni caso, trascorso il suddetto termine di sessanta giorni, il rapporto convenzionale con la persona giuridica si risolve di diritto. 3) Nel caso che non pervenga la comunicazione di cui al primo comma il socio o direttore responsabile della societa', che a suo tempo si sia avvalso della facolta' prevista dal punto 2, primo comma, dell'accordo reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, viene iscritto a domanda nell'elenco dei convenzionati esterni presso le stesse UU.SS.LL. per cui operava la societa' e per la medesima branca specialistica, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti e salva la deroga al limite di eta'. NORMA FINALE N. 4 1) Nella prima fase di attuazione dell'accordo le regioni, valutate le situazioni di carenza eventualmente determinatesi presso le UU.SS.LL. a livello delle singole branche specialistiche nel settore del convenzionamento esterno in conseguenza del divieto di instaurare nuovi rapporti convenzionali introdotto con l'accordo del 22 febbraio 1980, possono autorizzare l'inclusione negli elenchi degli specialisti esterni di quei professionisti che, in possesso dei requisiti previsti dall'accordo, ne abbiano fatto domanda o la facciano entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione.