DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 1) La parte pubblica, in relazione alla richiesta formulata dai sindacati firmatari dell'accordo assume l'impegno di adottare appropriate iniziative affinche', in sede di rinnovo dell'accordo con i medici specialisti ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291, si convenga di integrare la composizione del comitato consultivo zonale di cui all'art. 13 dell'accordo citato, relativamente alle fasi riguardanti la formazione delle graduatorie con la partecipazione di uno o piu' rappresentanti designati dai sindacati firmatari del presente accordo. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 1) La parte pubblica e la FNOOMM sono impegnate ad esaminare e possibilmente definire entro tre mesi dalla pubblicazione dell'accordo il problema della contribuzione previdenziale degli odontoiatri. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 1) Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita. DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4 1) Le parti chiariscono che le dizioni "Regione", "Amministrazione regionale", "Giunta regionale", "Assessore regionale", "Assessore regionale alla sanita'", usate nel testo dell'accordo valgono a individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano. 2) Chiariscono inoltre che le dizioni "Ordine dei medici", "Federazione regionale degli ordini dei medici" e "Federazione nazionale degli ordini dei medici", vanno intese come "Ordine dei medici e degli odontoiatri", "Federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri" e "Federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri". DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5 1) Le parti concordano sull'opportunita' che un'apposita commissione paritetica, da costituire entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, proceda entro la vigenza dell'accordo medesimo, all'esame dei problemi concernenti il nomenclatore tariffario, allegato A, relativamente alle voci di cui agli elenchi allegati D ed E. 2) Le intese raggiunte dalla commissione saranno oggetto di determinazione del Ministro della sanita' che vi provvede con proprio decreto con efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto sopracitato.