Art. 2. Incompatibilita' 1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' da altre disposizioni di legge, non possono essere instaurati rapporti convenzionali ai sensi del presente accordo con il professionista che: a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale; b) abbia impegni settimanali per un orario pari o superiore a quello stabilito dal contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833 del 1978 per il personale a tempo pieno dipendente dal S.S.N.; c) operi a qualsiasi titolo in case di cura e presidi privati convenzionati con le UU.SS.LL. della regione; d) sia titolare di incarico ambulatoriale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291, o da determinazioni di altri enti che abbiano recepito il suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Sono fatte salve, ai sensi dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987 le situazioni legittimamente precostituitesi; e) abbia una qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta con case di cura private o istituzioni sanitarie private soggette a regime autorizzativo ai sensi dell'art. 43 della legge n. 833 del 1978; f) sia titolare in altra branca specialistica di rapporto convenzionale disciplinato dal presente accordo; g) sia titolare nella stessa branca specialistica e con la medesima U.S.L. di altro rapporto convenzionale disciplinato dal presente accordo; h) svolga attivita' fiscale per conto della stessa U.S.L.; i) sia iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, e dei medici pediatri di libera scelta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290; l) sia iscritto negli elenchi regionali dei medici "ex-associati" di cui alla "Norma transitoria n. 4" del decreto del Presidente della Repubblica n. 289 del 1987 e alla "Norma transitoria n. 1" del decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 1987; m) sia titolare di incarico di guardia medica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 292, e nell'ambito della medicina dei servizi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 504. 2. Il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilita' di cui al presente articolo determina l'immediata risoluzione del rapporto convenzionale. 3. Il provvedimento di risoluzione e' adottato dalla U.S.L., previa contestazione all'interessato.
Nota all'art. 2, primo comma, lettera b) : Il testo dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' il seguente: "Art. 47 (Personale dipendente). - Lo stato giuridico ed economico del personale delle unita' sanitarie locali e' disciplinato, salvo quanto previsto espressamente dal presente articolo, secondo i principi generali e comuni del rapporto di pubblico impiego. In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 13, la gestione amministrativa del personale delle unita' sanitarie locali e' demandata all'organo di gestione delle stesse, dal quale il suddetto personale dipende sotto il profilo funzionale, disciplinare e retributivo. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 30 giugno 1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare, salvo quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 1) assicurare un unico ordinamento del personale in tutto il territorio nazionale; 2) disciplinare i ruoli del personale sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo; 3) definire le tabelle di equiparazione per il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite ai comuni per essere esercitate mediante le unita' sanitarie locali e provvedere a regolare i trattamenti di previdenza e di quiescenza, compresi gli eventuali trattamenti integrativi di cui all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70; 4) garantire con criteri uniformi il diritto all'esercizio della libera attivita' professionale per i medici e veterinari dipendenti dalle unita' sanitarie locali, degli istituti universitari e dei policlinici convenzionati e degli istituti scientifici di ricovero e cura di cui all'art 42. Con legge regionale sono stabiliti le modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita'; 5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente per i medici a tempo pieno, l'esercizio delle attivita' didattiche e scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico; 6) fissare le modalita' per l'aggiornamento obbligatorio professionale del personale; 7) prevedere disposizioni per rendere omogeneo il trattamento economico complessivo e per equiparare gli istituti normativi aventi carattere economico del personale sanitario universitario operante nelle strutture convenzionate con quelli del personale delle unita' sanitarie locali. Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle unita' sanitarie locali, le norme delegate di cui al comma precedente, oltre a demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione ai sensi dell'art. 117, ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere: 1) criteri generali per l'istituzione e la gestione da parte di ogni regione di ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unita' sanitarie locali. Il personale in servizio presso le unita' sanitarie locali sara' collocato nei diversi ruoli in rapporto a titoli e criteri fissati con decreto del Ministro della sanita'. Tali ruoli hanno valore anche ai fini dei trasferimenti, delle promozioni e dei concorsi; 2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti nell'ambito del territorio regionale; 3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di accordo nazionale unico, della mobilita' del personale; 4) disposizione per disciplinare i concorsi pubblici, che devono essere banditi dalla regione su richiesta delle unita' sanitarie locali, e per l'efficacia delle graduatorie da utilizzare anche ai fini del diritto di scelta tra i posti messi a concorso; 5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle singole unita' sanitarie locali l'assunzione avviene nella qualifica funzionale e non nel posto. I predetti delegati di cui al terzo comma del presente articolo prevedono altresi' norme riguardanti: a) i criteri per la valutazione, anche ai fini di pubblici concorsi, dei servizi e dei titoli di candidati che hanno svolto la loro attivita' o nelle strutture sanitarie degli enti di cui all'art. 41 o in quelle convenzionate a norma dell'art. 43 fatti salvi i diritti acquisiti ai sensi dell'art. 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969; b) la quota massima dei posti vacanti che le regioni possono riservare, per un tempo determinato, a personale in servizio a rapporto di impiego continuativo presso strutture convenzionate che cessino il rapporto convenzionale nonche' le modalita' ed i criteri per i relativi concorsi; c) le modalita' ed i criteri per l'immissione nei ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma previo concorso, riservato, del personale non di ruolo addetto asclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari in data non successiva al 30 giugno 1978 ed in servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso regioni, comuni, province, loro consorzi e istituzioni ospedaliere pubbliche. Le unita' sanitarie locali, per l'attuazione del proprio programma di attivita' e in relazione a comprovate ed effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca, previa autorizzazione della regione, individuano le strutture, le divisioni ed i servizi cui devono essere addetti sanitari a tempo pieno e prescrivono, anche in carenza della specifica richiesta degli interessati, a singoli sanitari delle predette strutture, divisioni e servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno. In riferimento al comma precedente, i relativi bandi di concorso per posti vacanti prescrivono il rapporto di lavoro a tempo pieno. Il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico del rapporto d'impiego di tutto il personale sono disciplinati mediante accordo nazionale unico, di durata triennale, stipulato tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale delle categorie interessate. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti e' costituita rispettivamente: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministri della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI. L'accordo nazionale di cui al comma precedente e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi. E' fatto divieto di concedere al personale delle unita' sanitarie locali compensi, indennita' o assegni di qualsiasi genere e natura che modifichino direttamente o indirettamente il trattamento economico previsto dal decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire la parificazione delle lingue italiana e tedesca nel servizio sanitario, e' fatta salva l'indennita' di bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma sono nulli di diritto e comportano la responsabilita' personale degli amministratori. Il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con le unita' sanitarie locali per prestazioni professionali presso l'organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unita' sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale". Nota all'art. 2, primo comma, lettera d) : Il D P.R. n. 291/1987 approva l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Il testo dell'art. 4 dell'accordo e' il seguente: "Art. 4 (Limitazioni di orario). - Gli specialisti ambulatoriali, che svolgono contemporaneamente altre attivita' non incompatibili ai sensi dell'art. 3 possono svolgere attivita' specialistiche ambulatoriali per un numero di ore settimanali che, sommate agli impegni orari derivanti dalle altre diverse attivita', non superino il tetto di 48 ore, assunto convenzionalmente come orario massimo di attivita' complessivamente effettuabile dallo specialista nell'arco di una settimana. L'attivita' per incarico ambulatoriale sommata ad altra attivita' compatibile svolta in base ad un rapporto di dipendenza, non puo' superare l'impegno orario settimanale previsto per il personale a tempo pieno in base al contratto collettivo ex art. 47 della legge n. 833/78. Tenuto conto delle difficolta' di quantificare in termini di orario la posizione degli specialisti appresso elencati e salvo il disposto di cui al punto a) dell'art. 3, si conviene che agli stessi e' conferibile un incarico ambulatoriale, solo nella stessa branca, fino al limite di ore settimanali indicato a fianco di ciascuna categoria: 1) proprietari, comproprietari, soci, azionisti, gestori, amministratori, direttori di poliambulatori, direttori o responsabili di laboratorio per analisi cliniche, di gabinetti di terapia fisica, di radiologia, di medicina nucleare e di radioterapia, convenzioati con il Servizio sanitario nazionale: ore 10; 2) specialisti che in discipline diverse da quelle di cui al punto 1) svolgono attivita' in regime di convenzionamento esterno: ore 30". Nota all'art. 2, primo comma, lettera e) : Il testo dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' il seguente: "Art. 43 (Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie). La legge regionale disciplina l'autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all'art. 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzioate di cui all'art. 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unita' sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 5. Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'art. 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondenti a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unita' sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, presidi dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano sanitario regionale prevede i detti presidi. I rapporti dei predetti istituti, enti ed ospedali con le unita' sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformita' a schemi tipo approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalita' per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unita' sanitarie locali. Sino alla emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della sanita' in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonche' gli articoli 194, 195, 196, 197 e 198 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanita' la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale". Note all'art. 2, primo comma, lettera i) : - Il D P.R. n. 289/1987 approva l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. - Il D P.R. n. 290/1987 approva l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Note all'art. 2, primo comma, lettera l) : - Il testo della norma transitoria n. 4 di cui al D P.R. n. 289/1987 e' il seguente: "Norma transitoria n. 4. - E' fatto divieto di costituire associazioni ai fini del rientro nel massimale. Le associazioni in atto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo cessano di diritto entro sessanta giorni. I medici che, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente abbiano in carico un numero di scelte eccedenti il proprio massimale debbono, entro trenta giorni dalla suddetta data, dichiarare alla U.S.L. la propria volonta' di rientrare nel proprio massimale o quota individuale attraverso la ricusazione delle scelte eccedenti. Entro i successivi trenta giorni, sono tenuti a presentare alla propria U.S.L., l'elenco nominativo degli assistiti ricusati. Nel caso in cui il medico non esprima la volonta' di cui al terzo comma, la U.S.L. provvede al rientro attraverso uno dei seguenti sistemi: 1) Cancellazione d'ufficio delle scelte eccedenti il massimale o la quota individuale dando priorita' a quelle relative a minori di eta' inferiore a 6 anni, ad assistiti aventi la propria residenza in ambito territoriale diverso da quello della scelta e infine agli iscritti nell'elenco del medico in data piu' recente. 2) Cancellazione d'ufficio di tutte le scelte in carico al medico, invitando nel contempo, i cittadini interessati ad effettuare la scelta del medico di fiducia. Nel periodo intermedio al medico verra' corrisposto un compenso complessivo mensile forfettario convenzionalmente determinato in misura pari al massimale di 1.500 scelte o a quello individuale se trattasi di medico soggetto a limitazioni, secondo le modalita' di cui all'art. 2, punto 9 del regolamento dell'associazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, fermo restando l'obbligo della prestazione dell'assistenza nei confronti degli assistiti gia' in carico che ne facessero richiesta. La cessazione della corresponsione del compenso forfettario avra' effetto con la consegna dell'elenco delle nuove scelte. La U.S.L. competente e' tenuta ad effettuare la consegna dell'elenco delle nuove scelte entro il termine massimo di sessanta giorni. Qualora la U.S.L. on abbia posto in essere gli adempimenti i cui sopra l'assessore regionale alla sanita' vi provvede direttamente. Nei casi in cui sia stata costituita, ai fini del rientro nei massimali, l'associazione con medico non inserito negli elenchi per la medicina generale, a partire dalla data prevista dal secondo comma della presente norma transitoria e' istituito fino al rinnovo del presente accordo, uno speciale elenco regionale articolato per U.S.L. di "medici ex associati". I medici inseriti in tale elenco non fanno parte dell'elenco dei medici di medicina generale di cui all'art. 5, primo comma. Possono essere inseriti in tale elenco i medici che alla data del 31 dicembre 1986 erano associati da almeno 18 mesi e che alla data di costituzione della associazione percepivano emolumenti per almeno 200 quote capitarie. Ai suddetti medici viene attribuito un codice regionale ed un massimale individuale provvisori pari a 500 o, se piu' elevato, pari al numero delle quote per le quali venivano retribuito alla data del 31 dicembre 1986. L'attribuzione del massimale di cui sopra consente l'acquisizione di scelte diverse da quelle provenienti dal titolare dell'associazione soltanto ai fini della reintegrazione del massimale di 500 scelte. In caso di cessazione del rapporto convenzionale del medico titolare nell'arco di validita' del presente accordo, al medico ex associato possono essere attribuite scelte gia' in carico al titolare fino ad un massimale pari a 1.000. I medici inseriti nell'elenco speciale devono essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente accordo per i medici convenzionati. A tali medici, oltre ai normali compensi riferiti alle scelte di cui diventano titolari, continuano ad essere corrisposti - fino al compimento delle operazioni di rientro interessanti il medico associante e comunque per non oltre tre mesi - i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 882/84 relativi alle scelte ancora in carico in eccedenza al medico associante". - Il testo della norma transitoria n. 1 di cui al D P.R. n. 290/87 e' il seguente: "Norma transitoria n. 1. - E' fatto divieto di costituire associazioni ai fini del rientro nel massimale. Le associazioni in atto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo cessano di diritto entro sessanta giorni. I medici che, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente, abbiano in carico un numero di scelte eccedenti il proprio massimale o quota individuale debbono, entro quindici giorni dalla suddetta data, dichiarare alla U.S.L. la propria volonta' di rientrare nel proprio massimale o quota individuale attraverso la ricusazione delle scelte eccedenti. Entro i successivi sessanta giorni, sono tenuti a presentare alla propria U.S.L., l'elenco nominativo degli assistiti ricusati. Nel caso in cui il medico non esprima la volonta' di cui al terzo comma, la U.S.L. provvede al rientro attraverso uno dei seguenti sistemi: 1) Cancellazione d'ufficio delle scelte eccedenti il massimale o la quota individuale dando priorita' a quelle relative a minori di eta' inferiore a 6 anni ad assistiti aventi la propria residenza in ambito territoriale diverso da quello della scelta. 2) Cancellazione d'ufficio di tutte le scelte in carico al medico, invitando nel contempo, i cittadini interessati ad effettuare la scelta del pediatra. Nel periodo intermedio al medico verra' corrisposto un compenso complessivo mensile forfettario convenzionalmente determinato in misura pari al massimale di 800 scelte o a quello individuale se trattasi di medico soggetto a limitazioni, secondo le modalita' di cui all'art. 2, punto 9 del regolamento dell'associazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, fermo restando l'obbligo della prestazione dell'assistenza nei confronti degli assistiti gia' in carico che ne facessero richiesta. La cessazione della corresponsione del compenso forfettario avra' effetto con la consegna dell'elenco delle nuove scelte. La U.S.L. competente e' tenuta ad effettuare la consegna dell'elenco delle nuove scelte entro il termine massimo di sessanta giorni. Qualora la U.S.L. on abbia posto in essere gli adempimenti di cui sopra l'assessore regionale alla sanita' vi provvede direttamente. Nei casi in cui sia stata costituita, ai fini del rientro nei massimali, l'associazione con medico non inserito negli elenchi per la pediatria, a partire dalla data prevista dal secondo comma della presente norma transitoria e' istituito fino al rinnovo del presente accordo, uno speciale elenco regionale articolato per U.S.L. di "medici ex associati". I medici inseriti in tale elenco non fanno parte dell'elenco dei medici pediatri di cui all'art. 4, primo comma. Possono essere inseriti in tale elenco i pediatri che alla data del 31 dicembre 1986 erano associati da almeno 18 mesi e percepivano emolumenti per almeno 100 quote capitarie. Ai suddetti medici viene attribuito un codice regionale ed un massimale individuale provvisorio pari a 350 o, se piu' elevato, pari al numero delle quote per le quali venivano retribuito alla data del 31 dicembre 1986. L'attribuzione del massimale di cui sopra consente l'acquisizione di scelte diverse da quelle provenienti dal titolare dell'associazione soltanto ai fini della reintegrazione del massimale di 350 scelte. In caso di cessazione del rapporto convenzionale del medico titolare nell'arco di validita' del presente accordo, al medico ex associato possono essere attribuite scelte gia' in carico al titolare fino ad un massimale pari a 600. I pediatri inseriti nell'elenco speciale devono essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente accordo per i pediatri convenzionati. A tali medici, oltre ai normali compensi riferiti alle scelte di cui diventano titolari, continuano ad essere corrisposti - fino al compimento delle operazioni di rientro interessanti il medico associante e comunque per non oltre tre mesi - i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84 relativi alle scelte ancora in carico in eccedenza al medico associante". Note all'art. 2, primo comma, lettera m) : - Il D P.R. n. 292/1987 approva l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali con i medici addetti ai servizi di guardia medica ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. - Il D P.R. n. 504/1987 approva l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attivita' della medicina dei servizi.