(Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 2)
                               Art. 2. 
                           Incompatibilita' 
  1. Fermo restando quanto previsto dal punto 6  dell'art.  48  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833,  nonche'  da  altre  disposizioni  di
legge, non possono essere instaurati rapporti convenzionali ai  sensi
del presente accordo con il professionista che: 
    a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi  ente
pubblico o privato, con divieto di libero esercizio professionale; 
    b) abbia impegni settimanali per un orario  pari  o  superiore  a
quello stabilito dal contratto collettivo ex art. 47 della  legge  n.
833 del 1978 per il personale a tempo pieno dipendente dal S.S.N.; 
    c) operi a qualsiasi titolo in case di  cura  e  presidi  privati
convenzionati con le UU.SS.LL. della regione; 
    d)  sia  titolare  di  incarico  ambulatoriale  disciplinato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 291,  o  da
determinazioni di altri enti che abbiano recepito il suddetto decreto
del Presidente della Repubblica. Sono fatte salve, ai sensi dell'art. 
4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del  1987
le situazioni legittimamente precostituitesi; 
    e)  abbia  una  qualsiasi  forma  di  cointeressenza  diretta   o
indiretta con case di cura private o  istituzioni  sanitarie  private
soggette a regime autorizzativo ai sensi dell'art. 43 della legge  n.
833 del 1978; 
    f)  sia  titolare  in  altra  branca  specialistica  di  rapporto
convenzionale disciplinato dal presente accordo; 
    g) sia titolare  nella  stessa  branca  specialistica  e  con  la
medesima U.S.L. di  altro  rapporto  convenzionale  disciplinato  dal
presente accordo; 
    h) svolga attivita' fiscale per conto della stessa U.S.L.; 
    i) sia iscritto negli elenchi dei medici di medicina generale  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289,
e dei medici  pediatri  di  libera  scelta  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 290; 
    l) sia iscritto negli elenchi regionali dei medici "ex-associati"
di cui alla "Norma transitoria n. 4" del decreto del Presidente della
Repubblica n. 289 del 1987  e  alla  "Norma  transitoria  n.  1"  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 1987; 
    m) sia titolare di incarico di guardia medica di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 292, e  nell'ambito
della medicina dei servizi di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 settembre 1987, n. 504. 
  2. Il verificarsi di una delle condizioni  di  incompatibilita'  di
cui  al  presente  articolo  determina  l'immediata  risoluzione  del
rapporto convenzionale. 
  3. Il provvedimento di risoluzione e' adottato dalla U.S.L., previa
contestazione all'interessato. 
 
           Nota all'art. 2, primo comma, lettera b) :
             Il  testo  dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833, e' il seguente:
             "Art. 47 (Personale dipendente). - Lo stato giuridico ed
          economico del personale delle unita'  sanitarie  locali  e'
          disciplinato,   salvo  quanto  previsto  espressamente  dal
          presente articolo, secondo i principi generali e comuni del
          rapporto di pubblico impiego.
             In   relazione  a  quanto  disposto  dal  secondo  comma
          dell'art. 13,  la  gestione  amministrativa  del  personale
          delle  unita'  sanitarie  locali e' demandata all'organo di
          gestione delle stesse,  dal  quale  il  suddetto  personale
          dipende   sotto   il  profilo  funzionale,  disciplinare  e
          retributivo.
             Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro il 30 giugno
          1979, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto
          con   i  Ministri  della  sanita'  e  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, previa consultazione delle associazioni
          sindacali  delle  categorie interessate, uno o piu' decreti
          aventi valore di legge ordinaria  per  disciplinare,  salvo
          quanto previsto dall'ottavo comma del presente articolo, lo
          stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
              1)  assicurare  un  unico  ordinamento del personale in
          tutto il territorio nazionale;
              2)   disciplinare  i  ruoli  del  personale  sanitario,
          professionale, tecnico ed amministrativo;
              3)   definire   le  tabelle  di  equiparazione  per  il
          personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le
          cui   funzioni   sono   trasferite  ai  comuni  per  essere
          esercitate mediante le unita' sanitarie locali e provvedere
          a  regolare  i  trattamenti  di previdenza e di quiescenza,
          compresi  gli  eventuali  trattamenti  integrativi  di  cui
          all'articolo 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70;
              4)   garantire   con   criteri   uniformi   il  diritto
          all'esercizio della libera attivita'  professionale  per  i
          medici  e  veterinari  dipendenti  dalle  unita'  sanitarie
          locali,  degli  istituti  universitari  e  dei  policlinici
          convenzionati  e  degli  istituti scientifici di ricovero e
          cura di cui all'art 42. Con legge regionale sono  stabiliti
          le modalita' e i limiti per l'esercizio di tale attivita';
              5) prevedere misure rivolte a favorire, particolarmente
          per i medici a tempo  pieno,  l'esercizio  delle  attivita'
          didattiche  e  scientifiche e ad ottenere, su richiesta, il
          comando per ragioni di aggiornamento tecnico scientifico;
              6)    fissare    le   modalita'   per   l'aggiornamento
          obbligatorio professionale del personale;
              7)  prevedere  disposizioni  per  rendere  omogeneo  il
          trattamento economico  complessivo  e  per  equiparare  gli
          istituti normativi aventi carattere economico del personale
          sanitario   universitario    operante    nelle    strutture
          convenzionate   con   quelli  del  personale  delle  unita'
          sanitarie locali.
             Ai fini di una efficace organizzazione dei servizi delle
          unita' sanitarie locali, le norme delegate di cui al  comma
          precedente,  oltre  a  demandare  alla regione il potere di
          emanare norme per la loro  attuazione  ai  sensi  dell'art.
          117,  ultimo comma, della Costituzione, dovranno prevedere:
              1)  criteri generali per l'istituzione e la gestione da
          parte di ogni regione di  ruoli  nominativi  regionali  del
          personale  del  Servizio  sanitario  nazionale  addetto  ai
          presidi, servizi ed uffici delle unita'  sanitarie  locali.
          Il  personale in servizio presso le unita' sanitarie locali
          sara' collocato nei diversi ruoli in rapporto  a  titoli  e
          criteri  fissati  con  decreto  del Ministro della sanita'.
          Tali ruoli hanno valore anche ai  fini  dei  trasferimenti,
          delle promozioni e dei concorsi;
              2) criteri generali per i comandi o per i trasferimenti
          nell'ambito del territorio regionale;
              3) criteri generali per la regolamentazione, in sede di
          accordo nazionale unico, della mobilita' del personale;
              4)  disposizione  per disciplinare i concorsi pubblici,
          che devono essere banditi dalla regione su richiesta  delle
          unita'   sanitarie   locali,   e   per   l'efficacia  delle
          graduatorie da utilizzare anche  ai  fini  del  diritto  di
          scelta tra i posti messi a concorso;
              5) disposizioni volte a stabilire che nell'ambito delle
          singole unita' sanitarie locali l'assunzione avviene  nella
          qualifica funzionale e non nel posto.
             I  predetti  delegati di cui al terzo comma del presente
          articolo prevedono altresi' norme riguardanti:
               a)  i  criteri  per  la  valutazione, anche ai fini di
          pubblici concorsi, dei servizi e dei  titoli  di  candidati
          che  hanno  svolto  la  loro  attivita'  o  nelle strutture
          sanitarie degli enti  di  cui  all'art.   41  o  in  quelle
          convenzionate  a  norma  dell'art. 43 fatti salvi i diritti
          acquisiti ai sensi dell'art. 129 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 130 del 27 marzo 1969;
               b)  la  quota massima dei posti vacanti che le regioni
          possono riservare, per un tempo determinato, a personale in
          servizio   a   rapporto   di  impiego  continuativo  presso
          strutture   convenzionate   che   cessino    il    rapporto
          convenzionale  nonche'  le  modalita'  ed  i  criteri per i
          relativi concorsi;
               c)  le  modalita'  ed  i  criteri per l'immissione nei
          ruoli regionali di cui al n. 1) del precedente comma previo
          concorso,  riservato,  del  personale  non di ruolo addetto
          asclusivamente e, in modo continuativo, ai servizi sanitari
          in  data  non  successiva  al 30 giugno 1978 ed in servizio
          all'atto dell'entrata in vigore della presente legge presso
          regioni,  comuni,  province,  loro  consorzi  e istituzioni
          ospedaliere pubbliche.
             Le unita' sanitarie locali, per l'attuazione del proprio
          programma di attivita'  e  in  relazione  a  comprovate  ed
          effettive  esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca,
          previa  autorizzazione  della   regione,   individuano   le
          strutture,  le  divisioni  ed  i  servizi cui devono essere
          addetti sanitari a tempo  pieno  e  prescrivono,  anche  in
          carenza  della  specifica  richiesta  degli  interessati, a
          singoli sanitari  delle  predette  strutture,  divisioni  e
          servizi, la prestazione del servizio a tempo pieno.
             In  riferimento al comma precedente, i relativi bandi di
          concorso per  posti  vacanti  prescrivono  il  rapporto  di
          lavoro a tempo pieno.
             Il  trattamento  economico  e  gli istituti normativi di
          carattere economico del  rapporto  d'impiego  di  tutto  il
          personale  sono  disciplinati  mediante  accordo  nazionale
          unico, di durata triennale, stipulato tra  il  Governo,  le
          regioni  e  l'Associazione  nazionale  dei  comuni italiani
          (ANCI)   e   le   organizzazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative   in   campo   nazionale   delle  categorie
          interessate. La delegazione del Governo,  delle  regioni  e
          dell'ANCI   per  la  stipula  degli  accordi  anzidetti  e'
          costituita  rispettivamente:  da  un  rappresentante  della
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri e dai Ministri della
          sanita', del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del
          tesoro;  da  cinque  rappresentanti designati dalle regioni
          attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13
          della  legge  16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti
          designati dall'ANCI.
             L'accordo  nazionale  di cui al comma precedente e' reso
          esecutivo con decreto del Presidente della  Repubblica,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri. I
          competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla
          pubblicazione  del  suddetto  decreto  i necessari e dovuti
          atti deliberativi.
             E'  fatto divieto di concedere al personale delle unita'
          sanitarie  locali  compensi,  indennita'   o   assegni   di
          qualsiasi  genere  e  natura che modifichino direttamente o
          indirettamente  il  trattamento  economico   previsto   dal
          decreto di cui al precedente comma. Allo scopo di garantire
          la  parificazione  delle  lingue  italiana  e  tedesca  nel
          servizio   sanitario,   e'   fatta  salva  l'indennita'  di
          bilinguismo in provincia di Bolzano. Gli atti  adottati  in
          contrasto  con  la  presente  norma sono nulli di diritto e
          comportano    la    responsabilita'     personale     degli
          amministratori.
             Il Ministero della difesa puo' stipulare convenzioni con
          le unita' sanitarie locali  per  prestazioni  professionali
          presso  l'organizzazione  sanitaria  militare  da parte del
          personale delle  unita'  sanitarie  locali  nei  limiti  di
          orario previsto per detto personale".
          Nota all'art. 2, primo comma, lettera d) :
             Il  D P.R.  n.  291/1987  approva  l'accordo  collettivo
          nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici
          specialisti ambulatoriali ai sensi dell'art. 48 della legge
          23  dicembre  1978,  n.   833.   Il   testo   dell'art.   4
          dell'accordo e' il seguente:
             "Art.  4  (Limitazioni  di  orario).  -  Gli specialisti
          ambulatoriali,  che   svolgono   contemporaneamente   altre
          attivita'  non  incompatibili  ai sensi dell'art. 3 possono
          svolgere  attivita'  specialistiche  ambulatoriali  per  un
          numero  di  ore settimanali che, sommate agli impegni orari
          derivanti dalle altre diverse attivita',  non  superino  il
          tetto  di  48  ore,  assunto  convenzionalmente come orario
          massimo di attivita'  complessivamente  effettuabile  dallo
          specialista nell'arco di una settimana.
             L'attivita'  per incarico ambulatoriale sommata ad altra
          attivita' compatibile svolta in  base  ad  un  rapporto  di
          dipendenza,  non puo' superare l'impegno orario settimanale
          previsto  per  il  personale  a  tempo  pieno  in  base  al
          contratto collettivo ex art. 47 della legge n.  833/78.
            Tenuto conto delle difficolta' di quantificare in termini
          di orario la posizione degli specialisti appresso  elencati
          e  salvo  il  disposto  di  cui al punto a) dell'art. 3, si
          conviene  che  agli  stessi  e'  conferibile  un   incarico
          ambulatoriale,  solo nella stessa branca, fino al limite di
          ore settimanali indicato a fianco di ciascuna categoria:
              1)   proprietari,   comproprietari,   soci,  azionisti,
          gestori,  amministratori,  direttori   di   poliambulatori,
          direttori   o   responsabili  di  laboratorio  per  analisi
          cliniche, di gabinetti di terapia fisica, di radiologia, di
          medicina  nucleare  e  di radioterapia, convenzioati con il
          Servizio sanitario nazionale: ore 10;
              2)  specialisti  che in discipline diverse da quelle di
          cui  al  punto  1)  svolgono   attivita'   in   regime   di
          convenzionamento esterno:  ore 30".
          Nota all'art. 2, primo comma, lettera e) :
             Il  testo  dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833, e' il seguente:
             "Art.  43  (Autorizzazione  e  vigilanza  su istituzioni
          sanitarie). La legge regionale disciplina  l'autorizzazione
          e  la  vigilanza  sulle  istituzioni sanitarie di carattere
          privato, ivi comprese quelle  di  cui  all'art.  41,  primo
          comma,  che  non  hanno richiesto di essere classificate ai
          sensi della legge 12  febbraio  1968,  n.  132,  su  quelle
          convenzioate  di cui all'art. 26, e sulle aziende termali e
          definisce   le   caratteristiche   funzionali   cui    tali
          istituzioni  e aziende devono corrispondere onde assicurare
          livelli di prestazioni sanitarie  non  inferiori  a  quelle
          erogate  dai  corrispondenti presidi e servizi delle unita'
          sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo  e
          coordinamento di cui all'art. 5.
             Gli istituti, enti ed ospedali di cui all'art. 41, primo
          comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi
          della  legge  12  febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a
          carattere privato che abbiano un  ordinamento  dei  servizi
          ospedalieri  corrispondenti a quello degli ospedali gestiti
          direttamente  dalle  unita'   sanitarie   locali,   possono
          ottenere  dalla  regione, su domanda da presentarsi entro i
          termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali,
          a  seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche,
          siano considerati, ai fini dell'erogazione  dell'assistenza
          sanitaria,  presidi  dell'unita'  sanitaria  locale nel cui
          territorio sono ubicati,  sempre  che  il  piano  sanitario
          regionale  prevede i detti presidi. I rapporti dei predetti
          istituti, enti ed ospedali con le unita'  sanitarie  locali
          sono regolati da apposite convenzioni.
             Le  convenzioni di cui al comma precedente devono essere
          stipulate  in  conformita'  a  schemi  tipo  approvati  dal
          Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del Ministro della
          sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale e  devono
          prevedere  fra  l'altro  forme  e  modalita' per assicurare
          l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unita'
          sanitarie locali.
             Sino  alla  emanazione  della  legge regionale di cui al
          primo comma rimangono in vigore gli articoli 51, 52  e  53,
          primo  e  secondo  comma,  della legge 12 febbraio 1968, n.
          132, e il decreto del Ministro  della  sanita'  in  data  5
          agosto  1977,  adottato  ai  sensi  del  predetto art. 51 e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31
          agosto  1977,  n.  236, nonche' gli articoli 194, 195, 196,
          197 e 198 del testo unico delle leggi  sanitarie  approvato
          con  regio  decreto  27  luglio 1934, n. 1265, intendendosi
          sostituiti al Ministero  della  sanita'  la  regione  e  al
          medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta
          regionale".
          Note all'art. 2, primo comma, lettera i) :
             -  Il  D P.R.  n.  289/1987 approva l'accordo collettivo
          nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici
          di  medicina  generale ai sensi dell'art. 48 della legge 23
          dicembre 1978, n. 833.
             -  Il  D P.R.  n.  290/1987 approva l'accordo collettivo
          nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici
          specialisti  pediatri  di libera scelta, ai sensi dell'art.
          48 della legge 23 dicembre 1978, n.  833.
          Note all'art. 2, primo comma, lettera l) :
             - Il testo della norma transitoria n. 4 di cui al D P.R.
          n.  289/1987 e' il seguente:
             "Norma   transitoria   n.  4.  -  E'  fatto  divieto  di
          costituire associazioni ai fini del rientro nel  massimale.
             Le  associazioni  in atto alla data di pubblicazione del
          decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo
          il  presente  accordo  cessano  di  diritto  entro sessanta
          giorni.
             I medici che, alla data di pubblicazione del decreto del
          Presidente della Repubblica  di  cui  al  comma  precedente
          abbiano  in carico un numero di scelte eccedenti il proprio
          massimale debbono, entro trenta giorni dalla suddetta data,
          dichiarare alla U.S.L. la propria volonta' di rientrare nel
          proprio  massimale  o  quota  individuale   attraverso   la
          ricusazione delle scelte eccedenti.
             Entro   i   successivi  trenta  giorni,  sono  tenuti  a
          presentare alla propria U.S.L., l'elenco  nominativo  degli
          assistiti ricusati.
             Nel caso in cui il medico non esprima la volonta' di cui
          al terzo comma, la U.S.L. provvede  al  rientro  attraverso
          uno dei seguenti sistemi:
              1)  Cancellazione  d'ufficio  delle scelte eccedenti il
          massimale o la quota individuale dando priorita'  a  quelle
          relative  a minori di eta' inferiore a 6 anni, ad assistiti
          aventi la propria residenza in ambito territoriale  diverso
          da  quello  della scelta e infine agli iscritti nell'elenco
          del medico in data piu' recente.
              2) Cancellazione d'ufficio di tutte le scelte in carico
          al medico, invitando nel contempo, i cittadini  interessati
          ad effettuare la scelta del medico di fiducia.
             Nel  periodo  intermedio al medico verra' corrisposto un
          compenso complessivo mensile forfettario  convenzionalmente
          determinato in misura pari al massimale di 1.500 scelte o a
          quello  individuale  se  trattasi  di  medico  soggetto   a
          limitazioni,  secondo le modalita' di cui all'art. 2, punto
          9 del regolamento dell'associazione di cui al  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 13 agosto 1981, fermo restando
          l'obbligo della prestazione dell'assistenza  nei  confronti
          degli  assistiti gia' in carico che ne facessero richiesta.
             La   cessazione   della   corresponsione   del  compenso
          forfettario avra' effetto con la consegna dell'elenco delle
          nuove scelte.
             La U.S.L. competente e' tenuta ad effettuare la consegna
          dell'elenco delle nuove scelte entro il termine massimo  di
          sessanta giorni.
             Qualora   la   U.S.L.  on  abbia  posto  in  essere  gli
          adempimenti i cui sopra l'assessore regionale alla  sanita'
          vi provvede direttamente.
             Nei  casi  in  cui  sia  stata  costituita,  ai fini del
          rientro  nei  massimali,  l'associazione  con  medico   non
          inserito  negli elenchi per la medicina generale, a partire
          dalla data prevista dal secondo comma della presente  norma
          transitoria  e'  istituito  fino  al  rinnovo  del presente
          accordo,  uno  speciale  elenco  regionale  articolato  per
          U.S.L.  di "medici ex associati". I medici inseriti in tale
          elenco non fanno parte dell'elenco dei medici  di  medicina
          generale di cui all'art. 5, primo comma.
             Possono essere inseriti in tale elenco i medici che alla
          data del 31 dicembre 1986 erano associati da almeno 18 mesi
          e   che   alla  data  di  costituzione  della  associazione
          percepivano emolumenti per almeno 200 quote capitarie.
             Ai  suddetti medici viene attribuito un codice regionale
          ed un massimale individuale provvisori pari  a  500  o,  se
          piu'  elevato,  pari  al  numero  delle  quote per le quali
          venivano retribuito alla data del 31 dicembre 1986.
             L'attribuzione  del  massimale  di  cui  sopra  consente
          l'acquisizione di scelte diverse da quelle provenienti  dal
          titolare   dell'associazione   soltanto   ai   fini   della
          reintegrazione del massimale di 500 scelte.
             In  caso  di  cessazione  del rapporto convenzionale del
          medico  titolare  nell'arco  di  validita'   del   presente
          accordo,  al  medico ex associato possono essere attribuite
          scelte gia' in carico al titolare fino ad un massimale pari
          a 1.000.
             I  medici inseriti nell'elenco speciale devono essere in
          possesso di  tutti  i  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi
          previsti dal presente accordo per i medici convenzionati.
             A  tali  medici, oltre ai normali compensi riferiti alle
          scelte di cui  diventano  titolari,  continuano  ad  essere
          corrisposti  -  fino  al  compimento  delle  operazioni  di
          rientro interessanti il medico associante  e  comunque  per
          non  oltre  tre  mesi  -  i  compensi di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica n. 882/84 relativi alle  scelte
          ancora in carico in eccedenza al medico associante".
             - Il testo della norma transitoria n. 1 di cui al D P.R.
          n. 290/87 e' il seguente:
             "Norma   transitoria   n.  1.  -  E'  fatto  divieto  di
          costituire associazioni ai fini del rientro nel  massimale.
             Le  associazioni  in atto alla data di pubblicazione del
          decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo
          il  presente  accordo  cessano  di  diritto  entro sessanta
          giorni.
             I medici che, alla data di pubblicazione del decreto del
          Presidente della Repubblica di  cui  al  comma  precedente,
          abbiano  in carico un numero di scelte eccedenti il proprio
          massimale  o  quota  individuale  debbono,  entro  quindici
          giorni  dalla  suddetta  data,  dichiarare  alla  U.S.L. la
          propria volonta' di rientrare nel proprio massimale o quota
          individuale   attraverso   la   ricusazione   delle  scelte
          eccedenti.
             Entro  i  successivi  sessanta  giorni,  sono  tenuti  a
          presentare alla propria U.S.L., l'elenco  nominativo  degli
          assistiti ricusati.
             Nel caso in cui il medico non esprima la volonta' di cui
          al terzo comma, la U.S.L. provvede  al  rientro  attraverso
          uno dei seguenti sistemi:
              1)  Cancellazione  d'ufficio  delle scelte eccedenti il
          massimale o la quota individuale dando priorita'  a  quelle
          relative  a  minori di eta' inferiore a 6 anni ad assistiti
          aventi la propria residenza in ambito territoriale  diverso
          da quello della scelta.
              2) Cancellazione d'ufficio di tutte le scelte in carico
          al medico, invitando nel contempo, i cittadini  interessati
          ad effettuare la scelta del pediatra.
             Nel  periodo  intermedio al medico verra' corrisposto un
          compenso complessivo mensile forfettario  convenzionalmente
          determinato  in  misura pari al massimale di 800 scelte o a
          quello  individuale  se  trattasi  di  medico  soggetto   a
          limitazioni,  secondo le modalita' di cui all'art. 2, punto
          9 del regolamento dell'associazione di cui al  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 13 agosto 1981, fermo restando
          l'obbligo della prestazione dell'assistenza  nei  confronti
          degli  assistiti gia' in carico che ne facessero richiesta.
             La   cessazione   della   corresponsione   del  compenso
          forfettario avra' effetto con la consegna dell'elenco delle
          nuove scelte.
             La U.S.L. competente e' tenuta ad effettuare la consegna
          dell'elenco delle nuove scelte entro il termine massimo  di
          sessanta giorni.
             Qualora   la   U.S.L.  on  abbia  posto  in  essere  gli
          adempimenti di cui sopra l'assessore regionale alla sanita'
          vi provvede direttamente.
             Nei  casi  in  cui  sia  stata  costituita,  ai fini del
          rientro  nei  massimali,  l'associazione  con  medico   non
          inserito  negli  elenchi  per la pediatria, a partire dalla
          data  prevista  dal  secondo  comma  della  presente  norma
          transitoria  e'  istituito  fino  al  rinnovo  del presente
          accordo,  uno  speciale  elenco  regionale  articolato  per
          U.S.L.  di "medici ex associati". I medici inseriti in tale
          elenco non fanno parte dell'elenco dei medici  pediatri  di
          cui all'art. 4, primo comma.
             Possono  essere  inseriti  in tale elenco i pediatri che
          alla data del 31 dicembre 1986 erano associati da almeno 18
          mesi   e   percepivano  emolumenti  per  almeno  100  quote
          capitarie.
             Ai  suddetti medici viene attribuito un codice regionale
          ed un massimale individuale provvisorio pari a  350  o,  se
          piu'  elevato,  pari  al  numero  delle  quote per le quali
          venivano retribuito alla data del 31 dicembre 1986.
             L'attribuzione  del  massimale  di  cui  sopra  consente
          l'acquisizione di scelte diverse da quelle provenienti  dal
          titolare   dell'associazione   soltanto   ai   fini   della
          reintegrazione del massimale di 350 scelte.
             In  caso  di  cessazione  del rapporto convenzionale del
          medico  titolare  nell'arco  di  validita'   del   presente
          accordo,  al  medico ex associato possono essere attribuite
          scelte gia' in carico al titolare fino ad un massimale
          pari a 600.
             I  pediatri  inseriti nell'elenco speciale devono essere
          in possesso di tutti i requisiti  soggettivi  ed  oggettivi
          previsti dal presente accordo per i pediatri convenzionati.
             A  tali  medici, oltre ai normali compensi riferiti alle
          scelte di cui  diventano  titolari,  continuano  ad  essere
          corrisposti  -  fino  al  compimento  delle  operazioni  di
          rientro interessanti il medico associante  e  comunque  per
          non  oltre  tre  mesi  -  i  compensi di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica n. 883/84 relativi alle  scelte
          ancora in carico in eccedenza al medico associante".
           Note all'art. 2, primo comma, lettera m) :
             -  Il  D P.R.  n.  292/1987 approva l'accordo collettivo
          nazionale    per     la     disciplina     dei     rapporti
          libero-professionali  con  i  medici  addetti ai servizi di
          guardia  medica  ai  sensi  dell'art.  48  della  legge  23
          dicembre 1978, n. 833.
   - Il D P.R. n. 504/1987 approva l'accordo collettivo nazionale per
la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attivita'  della
medicina dei servizi.