Art. 3. Instaurazione del rapporto 1. Qualora l'U.S.L., nell'ambito della programmazione regionale, intenda avvalersi della collaborazione di professionisti ai sensi delle presenti norme, ne da' notizia mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, contenente le seguenti specificazioni: a) disciplina specialistica e relative prestazioni, che formeranno oggetto di convenzione; b) soggetti abilitati a presentare la domanda e termine di scadenza per la presentazione della stessa; c) localita' in cui l'attivita' oggetto di convenzione deve essere svolta. 2. Possono presentare domanda gli specialisti inseriti nella graduatoria zonale di cui agli articoli 2 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 291 del 1987, relativo alla disciplina specialistica interessata, i quali dispongano di idoneo studio professionale nella localita' indicata nell'avviso pubblico. 3. I professionisti che hanno presentato domanda sono interpellati dall'U.S.L. secondo l'ordine del punteggio riportato nella graduatoria zonale di cui al comma 2. 4. Il professionista avente titolo e' invitato, mediante lettera raccomandata A.R., a presentarsi presso la sede della U.S.L. interessata, non oltre il decimo giorno dalla data di ricevimento dell'invito. 5. La mancata presentazione entro il termine prestabilito senza giustificato motivo, e' considerata, a tutti gli effetti come rinuncia alla convenzione. 6. Il professionista che sia impossibilitato a presentarsi deve, a pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilita' ad accettare l'incarico. 7. Il professionista disposto ad accettare l'incarico deve rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato B, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 8. L'U.S.L., verificata l'inesistenza di incompatibilita' e l'idoneita' dello studio professionale messo a disposizione dal professionista, provvede a instaurare il rapporto convenzionale mediante invio di lettera raccomandata A.R. in due esemplari, uno dei quali deve essere restituito firmato per accettazione dal professionista entro i cinque giorni successivi, a pena di decadenza.
Nota all'art. 3, secondo comma: Il testo degli articoli 2 e 12 del D P.R. n. 291/1987 e' il seguente: "Art. 2 (Graduatorie - Domande e requisiti). - Lo specialista qualora aspiri a svolgere la propria attivita' professionale nell'ambito delle strutture del Servizio Sanitario deve inoltrare, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda redatta sul modello conforme all'allegato B) all'ordine dei medici della/e provincia/e nelle cui UU.SS.LL. lo specialista stesso aspiri ad ottenere l'incarico. Qualora la U.S.L. comprenda comuni di piu' province la domanda deve essere inoltrata all'ordine dei medici e degli odontoiatri della provincia in cui insiste la sede legale dell'U.S.L. La domanda deve essere corredata dal foglio notizie compilato in ogni sua parte dall'aspirante all'incarico specialistico, nonche' dalla documentazione atta a provare il possesso dei titoli professionali elencati nel foglio stesso. La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo. Alla scadenza del termine di presentazione della domanda di incarico specialistico, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti: a) non avere superato il 50 anno di eta'. Tale limite di eta' non opera per coloro che siano gia' titolari di incarico ai sensi del presento accordo; b) essere iscritto all'albo professionale; al certificato di iscrizione all'albo deve essere allegata una dichiarazione dell'ordine dei medici e degli odontoiatri di appartenenza concernente gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del medico disposti dalle commissioni di disciplina previste dall'attuale o da precedenti accordi; la dichiarazione deve essere allegata ancorche' negativa; c) possedere il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche specialistiche previste nell'allegato A). Il titolo e' rappresentato dal diploma di specializzazione o dall'attestato di conseguita libera docenza in una delle branche principali della specialita' come indicato nell'allegato A), il cui possesso e' attestato dall'ordine dei medici. La domanda di inclusione in raduatoria deve essere rinnovata di anno in anno e deve essere corredata della documentazione probatoria dei titoli professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato A). Per quanto attiene ai titoli accademici fa fede la dichiarazione relativa dell'ordine dei medici e degli odontoiatri di appartenenza, in calce al foglio notizie". "Art. 12 (Formazione delle graduatorie - Conferimento del primo incarico). - L'assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, ricevute dall'ordine dei medici le domande di cui all'art. 2 con le relative documentazioni entro il 15 febbraio di ciascun anno, provvedera' su conforme parere del comitato stesso entro il 15 giugno alla formazione per ciascuna branca specialistica e con validita' annuale di una graduatoria per titoli, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato A, parte seconda. L'assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, provvedera' alla pubblicazione delle graduatorie mediante affissione in apposito albo presso l'ordine dei medici e presso l'U.S.L. ove ha sede il comitato zonale per la durata di quindici giorni. Entro quindici giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione gli interessati possono inoltrare mediante raccomandata A.R. istanza di riesame all'assessore rgionale alla sanita' o al suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, il quale procede al riesame delle graduatorie su conforme parere del comitato medesimo entro trenta giorni successivi alla scadenza del termine predetto trasmettendole quindi all'approvazione da parte dela giunta al presidente alla giunta regionale. Tale provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione entro il 15 dicembre. Tale pubblicazione costituisce notificazione ufficiale agli interessati e alle UU.SS.LL. L'amministrazione regionale curera' l'immediato invio del Bollettino ufficiale agli ordini provinciali dei medici e alle UU.SS.LL. sede dei comitati di cui all'art. 13. Le graduatorie hanno effetto dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda. L'assessore regionale alla sanita' o il suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato di cui all'art. 13, qualora il servizio disponibile non sia stato assegnato a medico gia' incaricato secondo la procedura prevista dall'art. 11, interpella i medici in graduatoria ai fini del conferimento dell'incarico e ricevuta la dichiarazione di disponibilita' da parte dell'interessato, comunica il suo nominativo alla U.S.L. di destinazione che provvede entro trenta giorni al conferimento dell'incarico a tempo determinato per la durata di mesi tre. Lo specialista al quale l'incarico sia conferito secondo graduatoria e che sia residente in localita' non compresa nell'ambito zonale cui la graduatoria e' riferita, e' tenuto a trasferire la residenza nel comune in cui e' ubicato il presidio presso il quale l'incarico deve essere svolto e pertanto al medesimo, in relazione a tale incarico, non compete il rimborso delle spese di accesso di cui al successivo art. 18. Ai medici gia' in servizio e a quelli di nuova nomina non possono essere conferiti incarichi in branche diverse. Allo specialista durante il periodo di prova compete lo stesso trattamento previsto per lo specialista confermato nell'incarico. Il conferimento dell'incarico e' effettuato dalla U.S.L. mediante lettera raccomandata A.R. in duplice esemplare, dei quali uno deve essere restituito dallo specialista interessato con la dichiarazione accettazione delle presenti norme nonche' dell'orario, dei giorni e dei luoghi stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali. La mancata restituzione entro quindici giorni dalla data di ricezione risultante dall'avviso di ricevimento, della copia della lettera di incarico sottoscritta per accettazione, equivale a rinuncia all'incarico stesso. Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. a mezzo raccomandata A.R., non venga notificata allo specialista la mancata conferma, l'incarico si intende conferito a tempo indeterminato. Contro il provvedimento di mancata conferma, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione, l'interessato puo' proporre istanza di riesame al comitato di gestione della U.S.L. che, su parere del Comitato di cui all'art. 13, decide in via definitiva entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza. Ove sussista carenza di specialisti inclusi nelle graduatorie, l'incarico e' conferito in base alle graduatorie degli altri ambiti zonali confinanti e successivamente anche non confinanti, a condizione che lo specialista incaricato trasferisca la residenza anagrafica nel comune sede del presidio della U.S.L. Le notifiche dell'orario indicato nella lettera di incarico, a parita' di numero di ore, sono possibili solo trascorsi sei mesi dal conferimento". Note all'art. 3, settimo comma: Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), e' il seguente: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi a un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla certificazione della sottoscrizione con l'osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".