(Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 3)
                               Art. 3. 
                      Instaurazione del rapporto 
  1. Qualora l'U.S.L., nell'ambito  della  programmazione  regionale,
intenda avvalersi della collaborazione  di  professionisti  ai  sensi
delle presenti norme, ne da' notizia mediante  avviso  da  pubblicare
nel  Bollettino  ufficiale  della  regione,  contenente  le  seguenti
specificazioni: 
    a)  disciplina  specialistica   e   relative   prestazioni,   che
formeranno oggetto di convenzione; 
    b) soggetti abilitati  a  presentare  la  domanda  e  termine  di
scadenza per la presentazione della stessa; 
    c) localita' in  cui  l'attivita'  oggetto  di  convenzione  deve
essere svolta. 
  2.  Possono  presentare  domanda  gli  specialisti  inseriti  nella
graduatoria zonale di cui agli  articoli  2  e  12  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 291 del 1987, relativo alla disciplina
specialistica  interessata,  i  quali  dispongano  di  idoneo  studio
professionale nella localita' indicata nell'avviso pubblico. 
  3. I professionisti che hanno presentato domanda sono  interpellati
dall'U.S.L.  secondo   l'ordine   del   punteggio   riportato   nella
graduatoria zonale di cui al comma 2. 
  4. Il professionista avente titolo e'  invitato,  mediante  lettera
raccomandata  A.R.,  a  presentarsi  presso  la  sede  della   U.S.L.
interessata, non oltre il decimo giorno  dalla  data  di  ricevimento
dell'invito. 
  5. La mancata presentazione entro  il  termine  prestabilito  senza
giustificato  motivo,  e'  considerata,  a  tutti  gli  effetti  come
rinuncia alla convenzione. 
  6. Il professionista che sia impossibilitato a presentarsi deve,  a
pena di decadenza, far pervenire, entro il termine indicato, adeguata
giustificazione dichiarando contestualmente la propria disponibilita'
ad accettare l'incarico. 
 7.  Il  professionista  disposto  ad   accettare   l'incarico   deve
rilasciare la dichiarazione riprodotta sub allegato B, resa ai  sensi
dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. 
  8.  L'U.S.L.,  verificata  l'inesistenza  di   incompatibilita'   e
l'idoneita' dello  studio  professionale  messo  a  disposizione  dal
professionista,  provvede  a  instaurare  il  rapporto  convenzionale
mediante invio di lettera raccomandata A.R. in due esemplari, uno dei
quali  deve  essere   restituito   firmato   per   accettazione   dal
professionista entro i cinque giorni successivi, a pena di decadenza. 
 
          Nota all'art. 3, secondo comma:
             Il testo degli articoli 2 e 12 del D P.R. n. 291/1987 e'
          il seguente:
             "Art.  2  (Graduatorie  -  Domande  e  requisiti).  - Lo
          specialista qualora aspiri a svolgere la propria  attivita'
          professionale  nell'ambito  delle  strutture  del  Servizio
          Sanitario deve inoltrare, entro e non oltre il  31  gennaio
          di ciascun anno a mezzo raccomandata A.R., apposita domanda
          redatta sul modello conforme all'allegato B) all'ordine dei
          medici   della/e   provincia/e   nelle   cui  UU.SS.LL.  lo
          specialista stesso aspiri ad ottenere l'incarico.
             Qualora  la  U.S.L. comprenda comuni di piu' province la
          domanda deve essere inoltrata all'ordine dei medici e degli
          odontoiatri  della  provincia in cui insiste la sede legale
          dell'U.S.L.
             La  domanda  deve  essere  corredata  dal foglio notizie
          compilato in ogni  sua  parte  dall'aspirante  all'incarico
          specialistico,  nonche' dalla documentazione atta a provare
          il possesso dei titoli professionali  elencati  nel  foglio
          stesso.
             La domanda e la documentazione allegata devono essere in
          regola con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.
             Alla scadenza del termine di presentazione della domanda
          di incarico specialistico, pena la nullita'  della  domanda
          stessa   e   di   ogni   altro  provvedimento  conseguente,
          l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:
               a) non avere superato il 50› anno di eta'. Tale limite
          di eta' non opera per coloro che  siano  gia'  titolari  di
          incarico ai sensi del presento accordo;
               b)   essere   iscritto   all'albo   professionale;  al
          certificato di iscrizione all'albo deve essere allegata una
          dichiarazione dell'ordine dei medici e degli odontoiatri di
          appartenenza  concernente   gli   eventuali   provvedimenti
          disciplinari a carico del medico disposti dalle commissioni
          di  disciplina  previste  dall'attuale  o   da   precedenti
          accordi;  la  dichiarazione  deve essere allegata ancorche'
          negativa;
               c)   possedere   il   titolo  per  l'inclusione  nelle
          graduatorie   delle   branche    specialistiche    previste
          nell'allegato A).
             Il    titolo    e'    rappresentato   dal   diploma   di
          specializzazione  o  dall'attestato  di  conseguita  libera
          docenza  in  una delle branche principali della specialita'
          come  indicato  nell'allegato  A),  il  cui   possesso   e'
          attestato dall'ordine dei medici.
             La  domanda  di  inclusione  in  raduatoria  deve essere
          rinnovata di anno in anno e  deve  essere  corredata  della
          documentazione  probatoria  dei  titoli  professionali  che
          comportino modificazioni nel precedente punteggio  a  norma
          dell'allegato A).
             Per  quanto  attiene  ai  titoli  accademici  fa fede la
          dichiarazione  relativa  dell'ordine  dei  medici  e  degli
          odontoiatri di appartenenza, in calce al foglio notizie".
             "Art.  12  (Formazione  delle graduatorie - Conferimento
          del primo incarico). - L'assessore regionale alla sanita' o
          il  suo delegato, nella qualita' di presidente del comitato
          di cui all'art. 13,  ricevute  dall'ordine  dei  medici  le
          domande  di  cui  all'art. 2 con le relative documentazioni
          entro il  15  febbraio  di  ciascun  anno,  provvedera'  su
          conforme parere del comitato stesso entro il 15 giugno alla
          formazione  per  ciascuna  branca   specialistica   e   con
          validita'   annuale  di  una  graduatoria  per  titoli,  da
          valutare secondo i criteri di  cui  all'allegato  A,  parte
          seconda.
             L'assessore  regionale  alla  sanita' o il suo delegato,
          nella qualita' di presidente del comitato di  cui  all'art.
          13,   provvedera'   alla  pubblicazione  delle  graduatorie
          mediante affissione in apposito albo  presso  l'ordine  dei
          medici e presso l'U.S.L. ove ha sede il comitato zonale per
          la durata di quindici giorni.
             Entro  quindici  giorni  successivi all'ultimo giorno di
          pubblicazione gli interessati  possono  inoltrare  mediante
          raccomandata A.R. istanza di riesame all'assessore rgionale
          alla  sanita'  o  al  suo  delegato,  nella   qualita'   di
          presidente  del  comitato  di  cui  all'art.   13, il quale
          procede al riesame delle graduatorie su conforme parere del
          comitato  medesimo  entro  trenta  giorni  successivi  alla
          scadenza  del  termine   predetto   trasmettendole   quindi
          all'approvazione  da  parte  dela giunta al presidente alla
          giunta regionale.
             Tale provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino
          ufficiale della Regione entro il 15 dicembre.
             Tale  pubblicazione  costituisce notificazione ufficiale
          agli interessati e alle UU.SS.LL.
             L'amministrazione  regionale  curera'  l'immediato invio
          del Bollettino ufficiale agli ordini provinciali dei medici
          e alle UU.SS.LL. sede dei comitati di cui all'art. 13.
             Le  graduatorie  hanno  effetto  dal  1›  gennaio  al 31
          dicembre dell'anno successivo alla  data  di  presentazione
          della domanda.
             L'assessore  regionale  alla  sanita' o il suo delegato,
          nella qualita' di presidente del comitato di  cui  all'art.
          13, qualora il servizio disponibile non sia stato assegnato
          a medico gia'  incaricato  secondo  la  procedura  prevista
          dall'art.  11,  interpella  i medici in graduatoria ai fini
          del conferimento dell'incarico e ricevuta la  dichiarazione
          di  disponibilita'  da  parte dell'interessato, comunica il
          suo nominativo alla U.S.L.  di  destinazione  che  provvede
          entro  trenta  giorni al conferimento dell'incarico a tempo
          determinato per la durata di mesi tre.
             Lo specialista al quale l'incarico sia conferito secondo
          graduatoria e che sia residente in localita'  non  compresa
          nell'ambito  zonale  cui  la  graduatoria  e'  riferita, e'
          tenuto a trasferire la  residenza  nel  comune  in  cui  e'
          ubicato  il presidio presso il quale l'incarico deve essere
          svolto  e  pertanto  al  medesimo,  in  relazione  a   tale
          incarico, non compete il rimborso delle spese di accesso di
          cui al successivo art. 18.
             Ai  medici  gia'  in servizio e a quelli di nuova nomina
          non possono essere conferiti incarichi in branche  diverse.
             Allo  specialista durante il periodo di prova compete lo
          stesso trattamento previsto per lo  specialista  confermato
          nell'incarico.
             Il conferimento dell'incarico e' effettuato dalla U.S.L.
          mediante lettera raccomandata A.R.  in  duplice  esemplare,
          dei  quali  uno  deve  essere  restituito dallo specialista
          interessato  con  la   dichiarazione   accettazione   delle
          presenti norme nonche' dell'orario, dei giorni e dei luoghi
          stabiliti per l'esecuzione delle prestazioni professionali.
             La mancata restituzione entro quindici giorni dalla data
          di ricezione risultante dall'avviso di  ricevimento,  della
          copia   della   lettera   di   incarico   sottoscritta  per
          accettazione, equivale a rinuncia all'incarico stesso.
             Allo scadere del terzo mese, ove da parte della U.S.L. a
          mezzo  raccomandata  A.R.,  non   venga   notificata   allo
          specialista  la  mancata  conferma,  l'incarico  si intende
          conferito a tempo indeterminato.
             Contro  il  provvedimento  di mancata conferma, entro il
          termine perentorio di giorni dieci dalla data di  ricezione
          della comunicazione, l'interessato puo' proporre istanza di
          riesame al comitato di gestione della U.S.L. che, su parere
          del  Comitato  di cui all'art. 13, decide in via definitiva
          entro   i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento
          dell'istanza.
             Ove   sussista  carenza  di  specialisti  inclusi  nelle
          graduatorie,  l'incarico  e'   conferito   in   base   alle
          graduatorie   degli   altri   ambiti  zonali  confinanti  e
          successivamente anche non confinanti, a condizione  che  lo
          specialista  incaricato trasferisca la residenza anagrafica
          nel comune sede del presidio della U.S.L.
             Le  notifiche  dell'orario  indicato  nella  lettera  di
          incarico, a parita' di numero di ore, sono  possibili  solo
          trascorsi sei mesi dal conferimento".
          Note all'art. 3, settimo comma:
             Il  testo  dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15
          (Norme  sulla   documentazione   amministrativa   e   sulla
          legalizzazione  e autenticazione di firme), e' il seguente:
             "Art.   4   (Dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di
          notorieta'). L'atto di notorieta' concernente fatti,  stati
          o   qualita'  personali  che  siano  a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente
          a ricevere  la  documentazione,  o  dinanzi  a  un  notaio,
          cancelliere,   segretario   comunale  o  altro  funzionario
          incaricato   dal   sindaco,   il   quale   provvede    alla
          certificazione  della sottoscrizione con l'osservanza delle
          modalita' di cui all'art. 20".