(Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Compito del professionista 
  1. Nell'ambito della disciplina per la quale e'  convenzionato,  il
professionista e' tenuto ad eseguire tutte  le  prestazioni  elencate
nell'allegato nomenclatore (allegato A), richieste dal medico curante
ed autorizzate dalla U.S.L. ai  sensi  dell'art.  3  della  legge  26
gennaio 1982, n. 12, o mediante rilascio di impegnativa conforme allo
schema allegato (allegato C)  o  secondo  altre  modalita'  collegate
all'adozione di tecniche meccanizzate che garantiscano  idonee  forme
di controllo. 
  2. Le prestazioni sono di norma eseguite  in  favore  degli  aventi
diritto residenti nell'ambito dell'U.S.L., con la quale e' instaurato
il rapporto convenzionale. 
  3. Se il  professionista  opera  in  un  comune  comprendente  piu'
UU.SS.LL., il rapporto convenzionale esplica i suoi effetti in favore
di tutti gli aventi diritto residenti nell'ambito comunale. 
  4. Le regioni, tuttavia,  anche  in  relazione  a  quanto  previsto
dall'art. 19 della legge n. 833 del 1978, possono consentire  deroghe
alle disposizioni dei 2 e 3. 
  5. L'esecuzione  delle  prestazioni  protesiche  nell'ambito  della
disciplina  di  odontostomatologia   sara'   regolata   da   apposito
protocollo che le parti si impegnano a concordare, entro  il  termine
di tre mesi dalla pubblicazione  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  di  esecuzione  del  presente  accordo.  Alla  trattativa
riguardante  il  protocollo  in   questione   partecipano   le   sole
organizzazioni sindacali interessate. 
  6. Si conviene comunque fin d'ora  che  le  prestazioni  protesiche
sono obbligatoriamente comprese nel  nomenclatore  delle  prestazioni
relative alla branca di odontostomatologia. 
  7. Nello svolgimento dei suoi compiti il professionista: 
    a) formula il proprio referto e lo consegna all'utente  in  busta
chiusa per il medico curante; 
    b)  suggerisce,  ove  lo  ritenga  necessario,   gli   interventi
terapeutici o  l'esecuzione  di  ulteriori  indagini  utili  per  una
compiuta risposta al quesito diagnostico che gli e' stato sottoposto. 
 
           Nota all'art. 4, primo comma:
             Il  testo dell'art. 3 del D.L. 26 novembre 1981, n. 678,
          convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 12 (Blocco degli
          organici delle unita' sanitarie locali), e' il seguente:
             "Art.  3.  -  Il  sesto  e il settimo comma dell'art. 25
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono  sostituiti  dai
          seguenti:
             'Le   prestazioni  medico-specialistiche,  ivi  comprese
          quelle di diagnostica strumentale e  di  laboratorio,  sono
          fornite,  di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle
          unita' sanitarie locali  di  cui  l'utente  fa  parte,  ivi
          compresi  gli  istituti  di  cui  agli articoli 39, 41 e 42
          della presente legge.
             Le   stesse   prestazioni   possono  essere  fornite  da
          gabinetti  specialitistici,  da  ambulatori  e  da  presidi
          convenzionati ai sensi della presente legge.
             L'utente  puo'  accedere  agli  ambulatori  e  strutture
          convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale
          e  di  laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni,
          le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare  la
          richiesta  di accesso alle prestazioni stesse.  In tal caso
          l'unita'   sanitaria   locale    rilascia    immediatamente
          l'autorizzazione  con  apposita annotazione sulla richiesta
          stessa.
             Nei  casi  di  richiesta  urgente  motivata da parte del
          medico in relazione a particolari condizioni di salute  del
          paziente,   il   mancato  immediato  soddisfacimento  della
          richiesta  presso  le  strutture  di  cui  al  sesto  comma
          equivale  ad  autorizzazione  ad accedere agli ambulatori o
          strutture convenzionati. In  tal  caso  l'unita'  sanitaria
          locale appone sulla richiesta la relativa annotazione.
             Le  unita'  sanitarie  locali  attuano  misure  idonee a
          garantire che le  prestazioni  urgenti  siano  erogate  con
          priorita' nell'ambito delle loro strutture.
             Le  prestazioni  specialistiche  possono  essere erogate
          anche al domicilio dell'utente in forme che  consentano  la
          riduzione dei ricoveri ospedalieri.
             I  presidi  di  diagnostica strumentale e di laboratorio
          devono rispondere ai requisiti  minimi  di  strutturazione,
          dotazione   strumentale  e  qualificazione  funzionale  del
          personale, aventi caratteristiche  uniformi  per  tutto  il
          territorio  nazionale  secondo  uno  schema tipo emanato ai
          sensi  del  primo  comma  dell'articolo  5  della  presente
          legge'".
          Nota all'art. 4, quarto comma:
             Il  testo  dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n.
          833, e' il seguente:
             "Art. 19. (Prestazioni delle unita' sanitarie locali). -
          Le  unita'  sanitarie  locali  provvedono  ad  erogare   le
          prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di
          medicina legale,  assicurando  a  tutta  la  popolazione  i
          livelli  di  prestazioni  sanitarie  stabiliti ai sensi del
          secondo comma dell'art. 3.
             Ai cittadini e' assicurato il diritto alla libera scelta
          del medico  e  del  luogo  di  cura  nei  limiti  oggettivi
          dell'organizzazione  dei  servizi  sanitari. Gli utenti del
          Servizio sanitario  nazionale  sono  iscritti  in  appositi
          elenchi periodicamente aggiornati presso l'unita' sanitaria
          locale nel cui territorio hanno residenza.
             Gli  utenti  hanno  diritto  di  accedere,  per motivate
          ragioni o in casi di urgenza  o  di  temporanea  dimora  in
          luogo  diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza
          di qualsiasi unita' sanitaria locale.
             I  militari  hanno  diritto  di  accedere  ai servizi di
          assistenza delle localita' ove  prestino  servizio  con  le
          modalita' stabilite nei regolamenti di sanita' militare.
             Gli  emigrati,  che rientrino temporaneamente in patria,
          hanno diritto di accedere ai servizi  di  assistenza  della
          localita' in cui si trovano.