Art. 4. Compito del professionista 1. Nell'ambito della disciplina per la quale e' convenzionato, il professionista e' tenuto ad eseguire tutte le prestazioni elencate nell'allegato nomenclatore (allegato A), richieste dal medico curante ed autorizzate dalla U.S.L. ai sensi dell'art. 3 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, o mediante rilascio di impegnativa conforme allo schema allegato (allegato C) o secondo altre modalita' collegate all'adozione di tecniche meccanizzate che garantiscano idonee forme di controllo. 2. Le prestazioni sono di norma eseguite in favore degli aventi diritto residenti nell'ambito dell'U.S.L., con la quale e' instaurato il rapporto convenzionale. 3. Se il professionista opera in un comune comprendente piu' UU.SS.LL., il rapporto convenzionale esplica i suoi effetti in favore di tutti gli aventi diritto residenti nell'ambito comunale. 4. Le regioni, tuttavia, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 19 della legge n. 833 del 1978, possono consentire deroghe alle disposizioni dei 2 e 3. 5. L'esecuzione delle prestazioni protesiche nell'ambito della disciplina di odontostomatologia sara' regolata da apposito protocollo che le parti si impegnano a concordare, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del presente accordo. Alla trattativa riguardante il protocollo in questione partecipano le sole organizzazioni sindacali interessate. 6. Si conviene comunque fin d'ora che le prestazioni protesiche sono obbligatoriamente comprese nel nomenclatore delle prestazioni relative alla branca di odontostomatologia. 7. Nello svolgimento dei suoi compiti il professionista: a) formula il proprio referto e lo consegna all'utente in busta chiusa per il medico curante; b) suggerisce, ove lo ritenga necessario, gli interventi terapeutici o l'esecuzione di ulteriori indagini utili per una compiuta risposta al quesito diagnostico che gli e' stato sottoposto.
Nota all'art. 4, primo comma: Il testo dell'art. 3 del D.L. 26 novembre 1981, n. 678, convertito nella legge 26 gennaio 1982, n. 12 (Blocco degli organici delle unita' sanitarie locali), e' il seguente: "Art. 3. - Il sesto e il settimo comma dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono sostituiti dai seguenti: 'Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle unita' sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge. Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialitistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge. L'utente puo' accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso alle prestazioni stesse. In tal caso l'unita' sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione sulla richiesta stessa. Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture di cui al sesto comma equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l'unita' sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa annotazione. Le unita' sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorita' nell'ambito delle loro strutture. Le prestazioni specialistiche possono essere erogate anche al domicilio dell'utente in forme che consentano la riduzione dei ricoveri ospedalieri. I presidi di diagnostica strumentale e di laboratorio devono rispondere ai requisiti minimi di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, aventi caratteristiche uniformi per tutto il territorio nazionale secondo uno schema tipo emanato ai sensi del primo comma dell'articolo 5 della presente legge'". Nota all'art. 4, quarto comma: Il testo dell'art. 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' il seguente: "Art. 19. (Prestazioni delle unita' sanitarie locali). - Le unita' sanitarie locali provvedono ad erogare le prestazioni di prevenzione, di cura, di riabilitazione e di medicina legale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 3. Ai cittadini e' assicurato il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari. Gli utenti del Servizio sanitario nazionale sono iscritti in appositi elenchi periodicamente aggiornati presso l'unita' sanitaria locale nel cui territorio hanno residenza. Gli utenti hanno diritto di accedere, per motivate ragioni o in casi di urgenza o di temporanea dimora in luogo diverso da quello abituale, ai servizi di assistenza di qualsiasi unita' sanitaria locale. I militari hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza delle localita' ove prestino servizio con le modalita' stabilite nei regolamenti di sanita' militare. Gli emigrati, che rientrino temporaneamente in patria, hanno diritto di accedere ai servizi di assistenza della localita' in cui si trovano.