(Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 5)
                               Art. 5. 
                      Doveri del professionista 
  1. Nello svolgimento del rapporto convenzionale  il  professionista
mette a disposizione degli utenti del Servizio sanitario nazionale il
proprio studio professionale, che deve essere dotato degli  arredi  e
delle attrezzature indispensabili all'esercizio della professione, di
sala di  attesa  adeguatamente  arredata,  di  servizi  igienici,  di
illuminazione e di aerazione idonea. 
  2. E' in facolta' delle UU.SS.LL.  procedere  in  ogni  tempo,  con
proprio  personale  sanitario,  alla  verifica  dell'idoneita'  dello
studio. 
  3. Non e' consentito il trasferimento  dello  studio  professionale
nell'ambito del territorio della U.S.L., se non previo assenso  degli
organi competenti dell'U.S.L. 
  4. Lo svolgimento di altre attivita' in regime libero professionale
non  deve  in  alcun  modo  provocare  ritardi   nell'esecuzione   di
prestazioni richieste dal Servizio sanitario nazionale. 
  5.  Il  professionista  convenzionato   e'   tenuto   ad   eseguire
personalmente le prestazioni autorizzate dalle UU.SS.LL. 
  6. Ferma restando la titolarita'  del  rapporto  convenzionale,  il
professionista  puo'  avvalersi,  sotto  la   propria   direzione   e
responsabilita', della collaborazione di un altro professionista,  in
conformita' alle disposizioni di legge vigenti, che sia  in  possesso
del titolo prescritto, non abbia superato l'eta' di  65  anni  e  non
versi in situazione di incompatibilita'. 
  7. E' peraltro esclusa, nell'ambito di  tale  collaborazione,  ogni
ipotesi di sostituzione.