(Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 6)
                               Art. 6. 
                               Compensi 
  1. Al professionista convenzionato spetta, per ciascuna prestazione
autorizzata ed  eseguita,  il  compenso  omnicomprensivo  specificato
nell'accluso nomenclatore tariffario. 
  2. Di tale compenso, il 20 per cento si intende riferito  al  costo
dei  materiali  e   alle   spese   generali.   Per   la   branca   di
odontostomatologia, i suddetti costi vengono determinati nella misura
del 30 per cento. 
  3. Entro la fine di ogni mese il professionista  invia,  all'U.S.L.
che ha emesso l'impegnativa, la distinta delle  prestazioni  eseguite
nel mese precedente, corredata di copia delle impegnative debitamente
firmate dagli utenti nonche' dei referti formulati se richiesti dalla
U.S.L., ai fini dei  controlli  dovuti  e  laddove  non  siano  state
attivate procedure automatizzate di controllo. 
  4. I compensi sono liquidati entro  la  fine  del  mese  successivo
all'invio della distinta. 
  5. E' fatto divieto al  professionista  di  percepire  direttamente
dall'utente  compensi  a  qualsiasi   titolo   per   le   prestazioni
convenzionate e autorizzate. La violazione, accertata  e  contestata,
di  tale  divieto  comporta  l'immediata  risoluzione  del   rapporto
convenzionale.