(Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 7)
                               Art. 7. 
                           Contributo ENPAM 
  1. Sui compensi di cui all'art.  6,  al  netto  della  quota  parte
riferita al costo dei materiali e alle spese generali, l'U.S.L. versa
trimestralmente  e  con  modalita'  che  assicurino  l'individuazione
dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono,  un
contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza
di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale
15 ottobre 1976, e successive modificazioni, nella misura del 22  per
cento di cui il 13 per cento a proprio carico e  il  9  per  cento  a
carico del medico. 
 
          Nota all'art. 7:
             Il  D.M. 15 ottobre 1976 reca: "Regolamenti dei fondi di
          previdenza a favore dei medici  mutualisti:  ambulatoriali,
          generici e specialisti esterni".