(Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 8)
Art. 8.
Cessazione e sospensione del rapporto
1. Il rapporto disciplinato dalle presenti norme cessa:
a) per compimento del sessantacinquesimo anno di eta';
b) per provvedimento adottato dalla commissione di cui all'art.
9;
c) per condanna passata in giudicato per delitto non colposo
punito con la reclusione;
d) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
e) per l'insorgere di uno dei motivi di incompatibilita' di cui
all'art. 2;
f) per altre cause espressamente previste dal presente accordo;
g) per recesso del professionista da comunicare alla U.S.L.
interessata con preavviso scritto di almeno trenta giorni;
h) per inidoneita' psico-fisica accertata da apposita commissione
costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato
dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo
delegato.
2. Il rapporto e' sospeso per:
a) provvedimento della commissione di cui all'art. 9;
b) sospensione dall'albo professionale;
c) emissione di ordine o mandato di cattura.