(Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 8)
                               Art. 8. 
                Cessazione e sospensione del rapporto 
  1. Il rapporto disciplinato dalle presenti norme cessa: 
    a) per compimento del sessantacinquesimo anno di eta'; 
    b) per provvedimento adottato dalla commissione di  cui  all'art.
9; 
    c) per condanna passata in  giudicato  per  delitto  non  colposo
punito con la reclusione; 
    d) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; 
    e) per l'insorgere di uno dei motivi di incompatibilita'  di  cui
all'art. 2; 
    f) per altre cause espressamente previste dal presente accordo; 
    g) per recesso  del  professionista  da  comunicare  alla  U.S.L.
interessata con preavviso scritto di almeno trenta giorni; 
    h) per inidoneita' psico-fisica accertata da apposita commissione
costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato
dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo
delegato. 
  2. Il rapporto e' sospeso per: 
    a) provvedimento della commissione di cui all'art. 9; 
    b) sospensione dall'albo professionale; 
    c) emissione di ordine o mandato di cattura.