(Accordo collettivo nazionale per l'erogazione di prestazioni specialistiche-art. 9)
                               Art. 9. 
                 Commissione regionale di disciplina 
  1. E' istituita, con provvedimento dell'amministrazione  regionale,
una commissione di disciplina composta da: 
    a) l'assessore regionale alla sanita', o suo delegato; 
    b)  un  membro  in  rappresentanza  delle  UU.SS.LL.,   designato
dall'A.N.C.I. regionale; 
    c) un membro in rappresentanza della U.S.L. che ha  proceduto  al
deferimento; 
    d) tre professionisti designati dalla federazione  regionale  dei
medici e degli odontoiatri, su  indicazione  unitaria  dei  sindacati
firmatari del presente accordo. 
 2.  Nel  caso  di  mancata  indicazione  unitaria  da  parte   delle
organizzazioni sindacali entro il  termine  di  trenta  giorni  dalla
pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica  che  rende
esecutivo il presente accordo, alla designazione dei  membri  di  cui
alla lettera d) del comma 1, provvede in via autonoma la  Federazione
regionale dei medici e degli odontoiatri. 
  3. Le funzioni di presidente sono svolte da uno dei  professionisti
designati  dalla  federazione  regionale  dei  medici  e  quelle   di
segretario da un funzionario nominato dall'assessore  regionale  alla
sanita'. 
  4. La commissione  ha  sede  presso  l'assessorato  regionale  alla
sanita'. 
  5. La commissione disciplinare e' competente ad  esaminare  i  casi
dei professionisti deferiti  per  infrazione  degli  obblighi  o  dei
doveri  di  comportamento   professionali   derivanti   dall'accordo,
iniziando la procedura entro trenta  giorni  dal  deferimento,  e  ad
adottare le conseguenti decisioni. 
  6. Al professionista deferito  sono  contestati  per  iscritto  gli
addebiti ed e' garantita  la  possibilita'  di  produrre  le  proprie
controdeduzioni entro venti giorni dalla data della  contestazione  e
di essere sentito di persona, ove lo richieda. 
  7.  La  commissione  e'  validamente  riunita  se  e'  presente  la
maggioranza dei suoi componenti;  le  deliberazioni  sono  valide  se
adottate dalla maggioranza dei presenti. 
  8. In caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente. 
  9.  La  commissione  propone  alla  U.S.L.,  con   atto   motivato,
l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono: 
    a) richiamo: 
    1) trasgressione ed inosservanza degli  obblighi  e  dei  compiti
previsti dall'accordo; 
    b) diffida: 
    1) violazione dei doveri di comportamento professionale derivanti
dall'accordo; 
    c) sospensione del rapporto per durata non superiore ai due anni:
1) recidiva per inadempienze gia' oggetto di richiamo o diffida; 
    2) gravi  infrazioni  finalizzate  all'acquisizione  di  vantaggi
personali; 
    3)  mancata  effettuazione   della   prestazione   richiesta   ed
oggettivamente eseguibile; 
    4)  omissione  di  segnalazione  del  sussistere  di  circostanze
comportanti incompatibilita', ai sensi dell'art. 2 dell'accordo; 
    5)  instaurazione  di   procedimento   penale   per   infrazioni,
configurantisi come reati, per le quali  la  U.S.L.  abbia  accertato
gravissime responsabilita'; 
    d) risoluzione del rapporto: 
    1) recidiva specifica di infrazioni che hanno gia'  portato  alla
sospensione del rapporto. 
  10. La deliberazione e' comunicata, a cura  del  presidente  e  per
mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla  U.S.L.
che ha proceduto al deferimento, per l'adozione del provvedimento, da
notificare all'interessato e da comunicare  all'ordine  professionale
nonche'  alle  altre  UU.SS.LL.  della  regione   cointeressate   per
l'adozione dei provvedimenti conseguenti, qualora  il  professionista
sia titolare di altro rapporto disciplinato dalle presenti norme. 
  11. La commissione di disciplina rimane in carica fino alla  nomina
della nuova commissione in seguito al rinnovo dell'accordo.