IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 595; Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche; Attesa la rilevanza che l'applicazione della disciplina sul controllo dei materiali ha per la sicurezza delle costruzioni e per la tutela della pubblica incolumita'; Considerata la urgente necessita' di definire nuove metodologie di verifica, alla produzione, delle idoneita' dei leganti idraulici utilizzati in Italia; Ritenuto che a tale fine e' necessaria una serie di verifiche, ripetute nel tempo, intese al costante accertamento della presenza dei requisiti fissati dal decreto ministeriale 3 giugno 1968, e successive modifiche; Ritenuto che per il conseguimento di tali finalita' dovra' essere studiata apposita disciplina, anche al fine di definire standards e metodologie operative adeguate ai livelli europei; Ritenuto che, nelle more, e' intanto necessario disporre una disciplina transitoria; Considerato che il C.N.R., tramite l'Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (I.C.I.T.E.), svolge dal 1968 attivita' di accertamento ed attestazione della costante rispondenza dei cementi ai requisiti di accettazione attraverso il servizio di controllo e certificazione di qualita'; Decreta: Art. 1. I cementi di cui all'art. 1, lettere A) e C), della legge 26 maggio 1965, n. 595, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati secondo la procedura di cui al regolamento C.N.R. I.C.I.T.E. del "Servizio di controllo e certificazione dei cementi", allegato al presente decreto (rapporto n. 720314/265 del 14 marzo 1972). AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge n. 595/1965 reca: "Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici". Si trascrive il relativo art. 8: "Art. 8. - Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabiliti i limiti minimi delle resistenze meccaniche, con le tolleranze relative e i requisiti chimici e fisici atti a determinare la rispondenza del leganti idraulici alla definizione ed agli impieghi di ciascuno di essi, nonche' la metodologia delle prove per l'accertamento, per ciascun tipo, dei requisiti e delle caratteristiche prescritti". - Il D.M. 3 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 17 luglio 1968, reca nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita' di prova dei cementi. Il predetto decreto e' stato modificato dal D.M. 20 novembre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 353 del 27 dicembre 1984, successivamente rettificato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 31 gennaio 1985. Nota all'art. 1: L'art. 1 della legge n. 595/1965 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) e' cosi' formulato: "Art. 1. - Agli effetti della presente legge i leganti idraulici si distinguono in: A. - Cementi normali e ad alta resistenza: a) portland; b) pozzolanico; c) d'altoforno. B. - Cemento alluminoso. C. - Cementi per sbarramenti di ritenuta: a) portland; b) pozzolanico; c) d'altoforno. D. - Agglomeranti cementizi: a) a lenta presa; b) a rapida presa. E. - Calci idrauliche: a) calci idrauliche naturali in zolle; b) calci idrauliche naturali o artificiali in polvere; c) calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere; d) calce idraulica artificiale pozzolanica in polvere; e) calce idraulica artificiale siderurgica in polvere".