IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti; Visto, in particolare, l'art. 34 che vieta la produzione, detenzione e vendita di bevande alcoliche con gradazione alcolica complessiva inferiore a quella minima stabilita per il vino, fatta eccezione della birra; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, che stabilisce che le disposizioni di cui al sopra citato art. 34 non si applicano alle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o di entrambi i prodotti; Vista la legge 4 novembre 1987, n. 460, che converte in legge con modificazioni il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, sopra citato; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, che prevede l'emanazione di norme concernenti la composizione, la preparazione, la designazione e la commercializzazione delle bevande di fantasia a base di vino; Attesa la necessita' di determinare, ai sensi del citato comma 4 dell'art. 2, gli adempimenti da osservarsi per la produzione e commercializzazione delle citate bevande da parte degli interessati; Decreta: Art. 1. 1. Per bevanda di fantasia a base di vino e/o mosto si intende una bevanda costituita per almeno 75% da vino da tavola, anche frizzante, e/o mosto di uve, anche se classificato succo d'uva, e/o mosto di uve parzialmente fermentato, e/o mosto di uve concentrato, anche rettificato, purche' atti alla produzione di vino da tavola. 2. E' consentita fino ad un massimo del 25% l'aggiunta di succhi di frutta non zuccherati, anche concentrati, nonche' di sostanze aromatizzanti naturali come previste nel decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e integrazioni, essenze ed estratti, anche in miscela, purche' diversi da artemisie, china, rabarbaro e anice. 3. Nella preparazione delle bevande di fantasia a base di vino e/o mosto e' vietato utilizzare sostanze aromatizzanti atte a conferire al prodotto caratteristiche specifiche particolari che possano ricordare il sapore delle uve aromatiche, dei mosti e dei vini derivati come i moscati ed altri. E' consentito l'uso dei coloranti previsti dal decreto ministeriale 22 dicembre 1967 - sez. A1, e successive integrazioni. E' comunque vietata l'utilizzazione di mosti, succhi e vini provenienti da uve da tavola, saccarosio o altre sostanze dolcificanti e aromi artificiali come definiti dal decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e integrazioni. 4. L'acqua puo' essere impiegata solo per la dissoluzione delle sostanze aromatizzanti.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - Il D.M. 31 marzo 1965, pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965, concerne la disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari. - Il D.M. 22 dicembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 1 febbraio 1968, reca la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico. La sezione A1 riguarda l'elenco delle sostanze coloranti per la colorazione della massa e in superficie (punto I) e per la colorazione limitata alla superficie (punto II) degli alimenti.