IL MINISTRO 
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE 
                           DI CONCERTO CON 
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio  1965,
n. 162,  contenente  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  34  che  vieta   la   produzione,
detenzione e vendita di bevande  alcoliche  con  gradazione  alcolica
complessiva inferiore a quella minima stabilita per  il  vino,  fatta
eccezione della birra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n.
777, concernente i materiali e  gli  oggetti  destinati  a  venire  a
contatto con i prodotti alimentari; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre  1987,  n.  370,  recante  nuove
norme in materia di produzione  e  commercializzazione  dei  prodotti
vinicoli,  nonche'  sanzioni  per   l'inosservanza   di   regolamenti
comunitari in materia agricola ed, in particolare, l'art. 2, comma 3,
che stabilisce che le disposizioni di cui al sopra citato art. 34 non
si applicano alle bevande di fantasia a base di mosto o di vino o  di
entrambi i prodotti; 
  Vista la legge 4 novembre 1987, n. 460, che converte in  legge  con
modificazioni il  decreto-legge  7  settembre  1987,  n.  370,  sopra
citato; 
  Visto, in particolare, l'art. 2, comma 4, che prevede  l'emanazione
di  norme  concernenti   la   composizione,   la   preparazione,   la
designazione e la commercializzazione delle  bevande  di  fantasia  a
base di vino; 
  Attesa la necessita' di determinare, ai sensi del  citato  comma  4
dell'art. 2, gli  adempimenti  da  osservarsi  per  la  produzione  e
commercializzazione delle citate bevande da parte degli interessati; 
                               Decreta: 
                               Art. 1. 
  1. Per bevanda di fantasia a base di vino e/o mosto si intende  una
bevanda costituita per almeno 75% da vino da tavola, anche frizzante,
e/o mosto di uve, anche se classificato succo d'uva, e/o mosto di uve
parzialmente  fermentato,  e/o  mosto  di  uve   concentrato,   anche
rettificato, purche' atti alla produzione di vino da tavola. 
  2. E' consentita fino ad un massimo del 25% l'aggiunta di succhi di
frutta  non  zuccherati,  anche  concentrati,  nonche'  di   sostanze
aromatizzanti naturali come  previste  nel  decreto  ministeriale  31
marzo 1965 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  essenze  ed
estratti, anche in miscela,  purche'  diversi  da  artemisie,  china,
rabarbaro e anice. 
  3. Nella preparazione delle bevande di fantasia a base di vino  e/o
mosto e' vietato utilizzare sostanze aromatizzanti atte  a  conferire
al  prodotto  caratteristiche  specifiche  particolari  che   possano
ricordare il sapore delle  uve  aromatiche,  dei  mosti  e  dei  vini
derivati come i moscati ed altri. E' consentito l'uso  dei  coloranti
previsti dal decreto ministeriale 22  dicembre  1967  -  sez.  A1,  e
successive  integrazioni.  E'  comunque  vietata  l'utilizzazione  di
mosti, succhi e vini provenienti da uve da tavola, saccarosio o altre
sostanze dolcificanti e aromi artificiali come definiti  dal  decreto
ministeriale 31 marzo 1965 e successive modificazioni e integrazioni. 
  4. L'acqua puo' essere impiegata solo  per  la  dissoluzione  delle
sostanze aromatizzanti. 
 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
            Note all'art. 1: 
            - Il D.M. 31 marzo 1965, pubblicato nel suppl. ord.  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 101 del 22 aprile 1965,  concerne  la
          disciplina  degli   additivi   chimici   consentiti   nella
          preparazione  e  per  la   conservazione   delle   sostanze
          alimentari. 
            - Il D.M. 22 dicembre  1967,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 28 del 1› febbraio 1968,  reca  la  disciplina
          dell'impiego e  l'approvazione  dell'elenco  delle  materie
          coloranti  autorizzate  nella  lavorazione  delle  sostanze
          alimentari, delle carte  e  degli  imballaggi  di  sostanze
          alimentari, degli oggetti d'uso personale e  domestico.  La
          sezione A1 riguarda l'elenco delle sostanze  coloranti  per
          la colorazione della massa e in superficie (punto I) e  per
          la colorazione limitata alla superficie  (punto  II)  degli
          alimenti.