Art. 2. 1. La bevanda di cui all'art. 1 deve presentare al consumo un tenore di alcole svolto dal 3% al 5% in volume ed una gradazione alcolometrica complessiva minima di 8% vol. 2. E' consentita una pressione non superiore a 3 bar a 20 C derivante dall'anidride carbonica aggiunta o ottenuta dalla fermentazione naturale del prodotto o dei suoi componenti.