Art. 2. 
  1. La bevanda di cui all'art.  1  deve  presentare  al  consumo  un
tenore di alcole svolto dal 3% al 5%  in  volume  ed  una  gradazione
alcolometrica complessiva minima di 8% vol. 
  2. E' consentita una pressione non  superiore  a  3  bar  a  20  ›C
derivante  dall'anidride  carbonica   aggiunta   o   ottenuta   dalla
fermentazione naturale del prodotto o dei suoi componenti.