Art. 3. 
  1. Nella designazione e  presentazione  delle  bevande  di  cui  al
presente  decreto  e'  vietato  utilizzare  denominazioni,  marchi  o
raffigurazioni idonei a trarre in inganno il consumatore  sulla  loro
natura. 
  2.   E'   vietato   inoltre   utilizzare   terminologie   derivanti
etimologicamente da nomi geografici o parti di essi riservati ai  V.Q
P.R.D. ed ai vini da tavola  con  indicazione  geografica  e  tipici,
anche se nella preparazione delle bevande di cui al presente  decreto
sono stati utilizzati i predetti vini come prodotto base. E'  inoltre
vietato il riferimento a particolari tipologie di vini o  a  nomi  di
vitigni. 
  3. Sono esclusi dal divieto di cui sopra i riferimenti  a  nomi  di
frutta  o  parte  di  frutta  o  di  pianta,  purche'   usati   nella
preparazione delle bevande stesse.