Art. 3. 1. Nella designazione e presentazione delle bevande di cui al presente decreto e' vietato utilizzare denominazioni, marchi o raffigurazioni idonei a trarre in inganno il consumatore sulla loro natura. 2. E' vietato inoltre utilizzare terminologie derivanti etimologicamente da nomi geografici o parti di essi riservati ai V.Q P.R.D. ed ai vini da tavola con indicazione geografica e tipici, anche se nella preparazione delle bevande di cui al presente decreto sono stati utilizzati i predetti vini come prodotto base. E' inoltre vietato il riferimento a particolari tipologie di vini o a nomi di vitigni. 3. Sono esclusi dal divieto di cui sopra i riferimenti a nomi di frutta o parte di frutta o di pianta, purche' usati nella preparazione delle bevande stesse.