Art. 4. 1. Le bevande a base di vino di cui all'art. 1 possono essere confezionate in contenitori di materiale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. 2. Non e' consentito utilizzare bottiglie di vetro del tipo renana, bordolese, borgognona, champagnotta, marsala e fiasco toscano. E' vietato altresi' utilizzare abbigliamenti, sistemi di chiusura, gabiette propri dei vini spumanti. 3. Nella etichettatura delle bevande di fantasia a base di vino e/o mosto devono essere riportate: a) la dicitura "bevanda a base di vino", che deve essere scritta in caratteri bene evidenti di dimensioni non inferiori a mm 3 di altezza e 2 di larghezza; b) l'elenco delle sostanze impiegate nella preparazione in ordine decrescente di quantita', precedute dal termine "ingredienti"; c) il volume nominale del prodotto riportato a mezzo di cifre di altezza minima di 6 millimetri per le capacita' superiori al litro, di 4 millimetri per quelle fino al litro e di 3 millimetri per quelle sino a 200 millilitri, seguito dalla unita' di misura utilizzata (litri, centilitri o millilitri) o dal simbolo di tali unita' (l, cl o ml); d) il termine consigliato per la consumazione, riportato come appresso: "da consumarsi preferibilmente entro il " (mese, anno), nel rispetto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/82; e) il nome o la ragione sociale e la sede dell'imbottigliatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea diverso dall'imbottigliatore; f) la gradazione alcolometrica effettiva in unita' e mezze unita'.
Note all'art. 4: - Il D P.R. n. 777/1982 e' stato emanato in attuazione della direttiva CEE n. 76/893. - Il testo dell'art. 10 del D P.R. n. 322/1982 (Attuazione della direttiva CEE n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicita' nonche' della direttiva CEE n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare) e' il seguente: "Art. 10. - Il termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare e' la data fino alla quale lo stesso conserva le sue proprieta' specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Il termine di cui al precedente comma deve essere indicato con la menzione: 'da consumarsi preferibilmente entro. . .', ovvero con la menzione: 'da consumarsi entro. . .' nel caso di prodotti alimentari altamente deperibili dal punto di vista microbiologico. La menzione di cui al comma precedente deve essere seguita dalla data stessa oppure dalla indicazione del punto della confezione in cui essa figura. Qualora sia necessario adottare, in funzione della natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui al primo comma, ovvero nei casi in cui tali accorgimenti siano espressamente richiesti da norme specifiche, le indicazioni di cui al secondo comma sono completate dall'enunciazione delle condizioni di conservazione, con particolare riferimento alla temperatura in funzione delle quali il periodo di validita' e' stato determinato. La data si compone dell'indicazione, in chiaro e nell'ordine, del giorno, del mese, dell'anno. In deroga a quanto previsto dal precedente comma la data puo' essere espressa: a) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi; b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per piu' di tre mesi, ma non per oltre diciotto mesi; c) con la sola indicazione dell'anno per i prodotti alimentari conservabili per piu' di diciotto mesi. L'indicazione del termine minimo di conservazione non e' richiesta: a) per gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati e che non hanno subi'to trattamenti analoghi; b) per tutti i vini ivi compresi i vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati; c) per le bevande con un contenuto alcoolico pari o superiore al 10% in volume; d) per i prodotti della panetteria e della pasticceria che, per la loro natura, sono normalmente consumati entro 24 ore dalla fabbricazione; e) per gli aceti; f) per il sale da cucina; g) per gli zuccheri solidi; h) per i prodotti di confetteria; i) per i gelati monodose. Fino al 31 dicembre 1985 i prodotti alimentari la cui conservazione non e' inferiore a 12 mesi possono non riportare la indicazione del termine minimo di conservazione".