Art. 4. 
  1. Le bevande a base di vino  di  cui  all'art.  1  possono  essere
confezionate in contenitori di materiale  previsti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 agosto 1982,  n.  777,  concernente  i
materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i  prodotti
alimentari. 
  2. Non e' consentito utilizzare bottiglie di vetro del tipo renana,
bordolese, borgognona, champagnotta, marsala  e  fiasco  toscano.  E'
vietato  altresi'  utilizzare  abbigliamenti,  sistemi  di  chiusura,
gabiette propri dei vini spumanti. 
  3. Nella etichettatura delle bevande di fantasia a base di vino e/o
mosto devono essere riportate: 
    a) la dicitura "bevanda a base di vino", che deve essere  scritta
in caratteri bene evidenti di dimensioni non  inferiori  a  mm  3  di
altezza e 2 di larghezza; 
    b) l'elenco delle sostanze impiegate nella preparazione in ordine
decrescente di quantita', precedute dal termine "ingredienti"; 
    c) il volume nominale del prodotto riportato a mezzo di cifre  di
altezza minima di 6 millimetri per le capacita' superiori  al  litro,
di 4 millimetri per quelle fino al litro e di 3 millimetri per quelle
sino a 200 millilitri, seguito  dalla  unita'  di  misura  utilizzata
(litri, centilitri o millilitri) o dal simbolo di tali unita' (l,  cl
o ml); 
    d) il termine consigliato per  la  consumazione,  riportato  come
appresso: "da consumarsi preferibilmente entro il " (mese, anno), nel
rispetto dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
322/82; 
    e) il nome o la ragione sociale e la sede dell'imbottigliatore  o
di un venditore stabilito nella Comunita' economica  europea  diverso
dall'imbottigliatore; 
    f) la  gradazione  alcolometrica  effettiva  in  unita'  e  mezze
unita'. 
 
          Note all'art. 4:
             -  Il  D P.R. n. 777/1982 e' stato emanato in attuazione
          della direttiva CEE n. 76/893.
             -   Il   testo  dell'art.  10  del  D P.R.  n.  322/1982
          (Attuazione della  direttiva  CEE  n.  79/112  relativa  ai
          prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla
          relativa pubblicita' nonche' della direttiva CEE  n.  77/94
          relativa   ai   prodotti   alimentari   destinati   ad  una
          alimentazione particolare) e' il seguente:
             "Art.  10.  -  Il  termine minimo di conservazione di un
          prodotto alimentare e' la data fino alla  quale  lo  stesso
          conserva   le   sue   proprieta'   specifiche  in  adeguate
          condizioni di conservazione.
             Il  termine  di  cui  al  precedente  comma  deve essere
          indicato con la menzione:  'da  consumarsi  preferibilmente
          entro.  . .', ovvero con la menzione: 'da consumarsi entro.
          . .' nel caso di prodotti alimentari  altamente  deperibili
          dal punto di vista microbiologico.
             La  menzione  di  cui  al  comma  precedente deve essere
          seguita dalla data  stessa  oppure  dalla  indicazione  del
          punto della confezione in cui essa figura.
             Qualora  sia  necessario  adottare,  in  funzione  della
          natura del prodotto, particolari accorgimenti per garantire
          la conservazione del prodotto stesso sino al termine di cui
          al primo comma, ovvero nei casi in  cui  tali  accorgimenti
          siano  espressamente  richiesti  da  norme  specifiche,  le
          indicazioni  di  cui  al  secondo  comma  sono   completate
          dall'enunciazione  delle  condizioni  di conservazione, con
          particolare riferimento alla temperatura in funzione  delle
          quali il periodo di validita' e' stato determinato.
             La   data  si  compone  dell'indicazione,  in  chiaro  e
          nell'ordine, del giorno, del mese, dell'anno.
             In deroga a quanto previsto dal precedente comma la data
          puo' essere espressa:
               a)  con  l'indicazione  del  giorno  e  del mese per i
          prodotti alimentari conservabili per meno di tre mesi;
               b)  con  l'indicazione  del  mese  e  dell'anno  per i
          prodotti alimentari conservabili per piu' di tre  mesi,  ma
          non per oltre diciotto mesi;
               c)  con  la  sola indicazione dell'anno per i prodotti
          alimentari conservabili per piu' di diciotto mesi.
             L'indicazione del termine minimo di conservazione non e'
          richiesta:
               a) per gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate,
          che non sono stati sbucciati o tagliati  e  che  non  hanno
          subi'to trattamenti analoghi;
               b)  per  tutti  i  vini ivi compresi i vini liquorosi,
          vini spumanti, vini aromatizzati;
               c)  per  le  bevande con un contenuto alcoolico pari o
          superiore al 10% in volume;
               d) per i prodotti della panetteria e della pasticceria
          che, per la loro natura, sono normalmente  consumati  entro
          24 ore dalla fabbricazione;
               e) per gli aceti;
               f) per il sale da cucina;
               g) per gli zuccheri solidi;
               h) per i prodotti di confetteria;
               i) per i gelati monodose.
             Fino  al  31  dicembre 1985 i prodotti alimentari la cui
          conservazione non  e'  inferiore  a  12  mesi  possono  non
          riportare    la   indicazione   del   termine   minimo   di
          conservazione".