Art. 5. 
  1. La preparazione delle "bevande  a  base  di  vino"  deve  essere
effettuata  in  cantine  o  stabilimenti  all'uopo  autorizzati   dal
Ministero dell'agricoltura  e  delle  foreste  che  dispongano  delle
strutture idonee alla stabilizzazione fisica come previsto dal par. 2
dell'art. 9- bis della legge 7 agosto 1986, n. 462,  in  cui  non  si
producano o imbottiglino bevande diverse dal vino o dai succhi d'uva. 
  2. L'introduzione di  essenze,  estratti  e/o  aromi  naturali  e/o
coloranti e/o succhi di frutta, consentita in deroga all'art. 17  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio  1965,
e' presa in carico su un apposito  "registro  di  carico  e  scarico"
preventivamente vidimato dagli  uffici,  competenti  per  territorio,
dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la  repressione  delle
frodi agro-alimentari. La presa in carico deve essere  effettuata  il
giorno stesso della loro introduzione in cantina  o  stabilimento.  I
succhi  di  frutta  utilizzati  devono  presentare  con  evidenza  le
caratteristiche organolettiche proprie del frutto di origine. 
  3. Le ditte che producono  e/o  imbottigliano  le  bevande  di  cui
all'art. 1 devono tenere un apposito registro di lavorazione  e/o  di
imbottigliamento. Su tale registro, per ciascuna  operazione,  devono
essere giornalmente annotati la natura ed i quantitativi dei prodotti
utilizzati e dei prodotti  ottenuti,  il  giorno  dell'operazione,  i
quantitativi passati all'imbottigliamento, nonche' il numero, tipo  e
capacita' dei recipienti e la data in cui le  operazioni  sono  state
effettuate. Nella annotazione dello scarico devono  essere  riportati
gli estremi dei documenti che giustificano le uscite. 
  4. E'  consentito  utilizzare  nella  registrazione  i  sistemi  di
automazione coi relativi tempi tecnici. 
 
          Note all'art. 5:
            -  Il testo dei primi due commi dell'art. 9- bis del D.L.
          18 giugno 1986,  n.  282  (Misure  urgenti  in  materia  di
          prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari),
          aggiunto dalla legge di  conversione  n.  462/1986,  e'  il
          seguente:
             "1.  La  preparazione  dei  vini  che  hanno  bisogno di
          stabilizzazione in relazione al loro contenuto in  zuccheri
          fermentescibili  e'  consentita alle ditte o cantine a cio'
          autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
             2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1
          le cantine o ditte devono essere  fornite  di  impianti  di
          stabilizzazione   con   potenzialita'  adeguata  alle  loro
          necessita' di lavorazione".
             -  L'art.  17  del  D P.R. n. 162/1965 (per il titolo si
          veda nelle premesse) e' cosi' formulato:
             "Art.   17.  -  Salvo  quanto  previsto  dal  precedente
          articolo 14 e dall'art. 11  del  decreto-legge  11  gennaio
          1956,  n.  3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108,
          negli stabilimenti enologici e nelle  cantine  nonche'  nei
          locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili,
          a qualunque uso destinati, e' vietato detenere:
               a) acquavite ed alcole;
               b) zuccheri e loro soluzioni;
               c)  sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal
          vino, nonche' sostanze zuccherine o fermentate  diverse  da
          quelli provenienti dall'uva fresca;
               d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti;
               e)  sostanze  atte  a  conferire  ai  mosti  o ai vini
          profumi o sapori particolari;
               f)   sostanze  ammesse  nella  preparazione  dei  vini
          aromatizzati, qualora nello stabilimento  non  si  provveda
          alla preparazione di questi ultimi;
               g)  additivi  o  coloranti non consentiti dal presente
          decreto;
               h)  qualunque  altra  sostanza  atta  a  sofisticare i
          mosti, i vini e vini speciali;
               i)  vinelli  o altri sottoprodotti della vinificazione
          non denaturati come prescritto dal presente decreto;
               l)  mosti  o  vini  aventi  una gradazione complessiva
          inferiore a 8›,  a  meno  che  non  siano  denaturati  come
          prescritto dal presente decreto;
               m) invertasi.
             E',  tuttavia,  consentito  detenere  vini, acqueviti di
          vino, liquori, sciroppi, succhi od  altre  bevande  diverse
          dal  mosto  o  dal  vino  contenuti in confezioni sigillate
          pronte per la vendita ed aventi una capacita' non superiore
          a litri due".