Art. 5. 1. La preparazione delle "bevande a base di vino" deve essere effettuata in cantine o stabilimenti all'uopo autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste che dispongano delle strutture idonee alla stabilizzazione fisica come previsto dal par. 2 dell'art. 9- bis della legge 7 agosto 1986, n. 462, in cui non si producano o imbottiglino bevande diverse dal vino o dai succhi d'uva. 2. L'introduzione di essenze, estratti e/o aromi naturali e/o coloranti e/o succhi di frutta, consentita in deroga all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965, e' presa in carico su un apposito "registro di carico e scarico" preventivamente vidimato dagli uffici, competenti per territorio, dell'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari. La presa in carico deve essere effettuata il giorno stesso della loro introduzione in cantina o stabilimento. I succhi di frutta utilizzati devono presentare con evidenza le caratteristiche organolettiche proprie del frutto di origine. 3. Le ditte che producono e/o imbottigliano le bevande di cui all'art. 1 devono tenere un apposito registro di lavorazione e/o di imbottigliamento. Su tale registro, per ciascuna operazione, devono essere giornalmente annotati la natura ed i quantitativi dei prodotti utilizzati e dei prodotti ottenuti, il giorno dell'operazione, i quantitativi passati all'imbottigliamento, nonche' il numero, tipo e capacita' dei recipienti e la data in cui le operazioni sono state effettuate. Nella annotazione dello scarico devono essere riportati gli estremi dei documenti che giustificano le uscite. 4. E' consentito utilizzare nella registrazione i sistemi di automazione coi relativi tempi tecnici.
Note all'art. 5: - Il testo dei primi due commi dell'art. 9- bis del D.L. 18 giugno 1986, n. 282 (Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari), aggiunto dalla legge di conversione n. 462/1986, e' il seguente: "1. La preparazione dei vini che hanno bisogno di stabilizzazione in relazione al loro contenuto in zuccheri fermentescibili e' consentita alle ditte o cantine a cio' autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le cantine o ditte devono essere fornite di impianti di stabilizzazione con potenzialita' adeguata alle loro necessita' di lavorazione". - L'art. 17 del D P.R. n. 162/1965 (per il titolo si veda nelle premesse) e' cosi' formulato: "Art. 17. - Salvo quanto previsto dal precedente articolo 14 e dall'art. 11 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, negli stabilimenti enologici e nelle cantine nonche' nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, e' vietato detenere: a) acquavite ed alcole; b) zuccheri e loro soluzioni; c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, nonche' sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelli provenienti dall'uva fresca; d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti; e) sostanze atte a conferire ai mosti o ai vini profumi o sapori particolari; f) sostanze ammesse nella preparazione dei vini aromatizzati, qualora nello stabilimento non si provveda alla preparazione di questi ultimi; g) additivi o coloranti non consentiti dal presente decreto; h) qualunque altra sostanza atta a sofisticare i mosti, i vini e vini speciali; i) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione non denaturati come prescritto dal presente decreto; l) mosti o vini aventi una gradazione complessiva inferiore a 8, a meno che non siano denaturati come prescritto dal presente decreto; m) invertasi. E', tuttavia, consentito detenere vini, acqueviti di vino, liquori, sciroppi, succhi od altre bevande diverse dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate pronte per la vendita ed aventi una capacita' non superiore a litri due".