Art. 6. 1. Nella preparazione delle "bevande di fantasia a base di vino e/o mosto" sono consentite: per i prodotti a base vitivinicola, le pratiche ed i trattamenti dell'allegato VI ai regolamenti CEE n. 822/87 e successive modifiche; per i succhi di frutta e le sostanze aromatizzanti, le pratiche ed i trattamenti di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1965 e successive modifiche ed integrazioni, esclusa l'aggiunta di antifermentativi; l'aggiunta di acido citrico secondo razionale tecnologia.
Note all'art. 6: - Il regolamento CEE n. 822/87, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 84 del 27 marzo 1987 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 del 5 maggio 1987, 2a serie spec., riguarda l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. - Per il D.M. 31 marzo 1965 si veda nelle note all'art. 1.