Art. 6. 
  1. Nella preparazione delle "bevande di fantasia a base di vino e/o
mosto" sono consentite: 
   per i prodotti a base vitivinicola, le pratiche ed  i  trattamenti
dell'allegato VI ai regolamenti CEE n. 822/87 e successive modifiche; 
   per i succhi di frutta e le sostanze aromatizzanti, le pratiche ed
i trattamenti  di  cui  al  decreto  ministeriale  31  marzo  1965  e
successive  modifiche  ed   integrazioni,   esclusa   l'aggiunta   di
antifermentativi; 
   l'aggiunta di acido citrico secondo razionale tecnologia. 
 
          Note all'art. 6:
            - Il regolamento CEE n. 822/87, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n. L 84 del 27 marzo 1987
          e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
          34  del  5  maggio   1987,   2a   serie   spec.,   riguarda
          l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
             -  Per il D.M. 31 marzo 1965 si veda nelle note all'art.
          1.