Art. 7. 
  1. E' consentito produrre e confezionare per la commercializzazione
nell'ambito dei Paesi comunitari al di fuori del territorio nazionale
o per l'esportazione verso i Paesi terzi, bevande a base di vino  e/o
mosto non rispondenti alle disposizioni del presente decreto, purche'
esse corrispondano alle normative stabilite per prodotti analoghi nei
Paesi CEE o siano ammesse negli altri Paesi di destinazione. 
  2. Non e' ammessa la reimportazione per la commercializzazione  nel
territorio nazionale dei prodotti di cui al primo comma, qualora  non
siano consentiti dalla legge italiana. 
  3. Ai fini del precedente comma 1, le forniture di bordo a navi  ed
aerei in traffico internazionale sono considerate esportazioni. 
  4. Le ditte interessate ad  ottenere  l'autorizzazione  di  cui  al
comma  1  devono   presentare   apposita   richiesta   al   Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste,  precisando  le  caratteristiche
qualitative del prodotto, le metodologie di produzione ed il Paese di
destinazione e dichiarando che il prodotto e' rispondente alle  leggi
di tale Paese. 
  5. Le deroghe  concesse  dal  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
foreste ai sensi e per gli effetti di cui al precedente  comma  4  si
intendono valide erga omnes  con  riguardo  sia  alla  tipologia  dei
prodotti che al Paese di destinazione. 
  6. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, addi' 29 febbraio 1988 
                                              Il Ministro 
                                    dell'agricoltura e delle foreste 
                                                PANDOLFI 
Il Ministro della sanita' 
     DONAT CATTIN 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI