Art. 7. 1. E' consentito produrre e confezionare per la commercializzazione nell'ambito dei Paesi comunitari al di fuori del territorio nazionale o per l'esportazione verso i Paesi terzi, bevande a base di vino e/o mosto non rispondenti alle disposizioni del presente decreto, purche' esse corrispondano alle normative stabilite per prodotti analoghi nei Paesi CEE o siano ammesse negli altri Paesi di destinazione. 2. Non e' ammessa la reimportazione per la commercializzazione nel territorio nazionale dei prodotti di cui al primo comma, qualora non siano consentiti dalla legge italiana. 3. Ai fini del precedente comma 1, le forniture di bordo a navi ed aerei in traffico internazionale sono considerate esportazioni. 4. Le ditte interessate ad ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 devono presentare apposita richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, precisando le caratteristiche qualitative del prodotto, le metodologie di produzione ed il Paese di destinazione e dichiarando che il prodotto e' rispondente alle leggi di tale Paese. 5. Le deroghe concesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma 4 si intendono valide erga omnes con riguardo sia alla tipologia dei prodotti che al Paese di destinazione. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 29 febbraio 1988 Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste PANDOLFI Il Ministro della sanita' DONAT CATTIN Visto, il Guardasigilli: VASSALLI