Art. 12.
  In  deroga  al  divieto  di  cui  all'allegato  III,  punto 17), il
Ministero  dell'agricoltura  e  delle  foreste  potra'  concedere, su
domanda,  l'autorizzazione  all'importazione  di  piante  bonsai  dei
generi  Chaenomeles,  Cydonia, Malus, Prunus, Pyracantha e Pyrus, con
la  fissazione di particolari norme cautelative e solo alle ditte che
dimostreranno  di  poter  tenere  in  quarantena  le piante stesse in
idonee aree delimitate a tale scopo.