Art. 12. In deroga al divieto di cui all'allegato III, punto 17), il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potra' concedere, su domanda, l'autorizzazione all'importazione di piante bonsai dei generi Chaenomeles, Cydonia, Malus, Prunus, Pyracantha e Pyrus, con la fissazione di particolari norme cautelative e solo alle ditte che dimostreranno di poter tenere in quarantena le piante stesse in idonee aree delimitate a tale scopo.