Art. 19.
  Quando   i  vegetali,  prodotti  vegetali  o  altre  voci  indicati
nell'allegato  V, sono stati immagazzinati in un altro Paese, diverso
da   quello  di  origine  o  hanno  subito  una  modificazione  degli
imballaggi  e  sono  stati esposti ad un rischio di contaminazione da
organismi  nocivi, essi debbono essere accompagnati da un certificato
fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o da una copia conforme
autenticata   di   questo  certificato,  nonche'  da  un  certificato
fitosanitario rilasciato dal Paese di provenienza.