Art. 19. Quando i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V, sono stati immagazzinati in un altro Paese, diverso da quello di origine o hanno subito una modificazione degli imballaggi e sono stati esposti ad un rischio di contaminazione da organismi nocivi, essi debbono essere accompagnati da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di origine o da una copia conforme autenticata di questo certificato, nonche' da un certificato fitosanitario rilasciato dal Paese di provenienza.