Art. 22.
  I  certificati  fitosanitari  e  i  certificati  di riesportazione,
rilasciati  dai  competenti  servizi ufficiali fitosanitari dei Paesi
esteri per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci
indicati  nell'allegato  V devono essere conformi ai modelli previsti
dalla  direttiva  77/93/CEE o se trattasi di Paesi terzi, conformi ai
modelli  riprodotti  negli  allegati della convenzione internazionale
della F.A.O. del 6 dicembre 1951, modificata il 21 novembre 1979.
  Detti  certificati  dovranno  essere  redatti  almeno  in una delle
lingue  ufficiali  della  Comunita'  economica europea e compilati in
stampatello  o dattilografati, tranne per quanto riguarda il timbro e
la   firma,   senza   contenere   correzioni   o   cancellature  pena
l'invalidita'  degli  stessi  certificati.  Per  quanto  attiene alla
denominazione  botanica  dei  vegetali  essa  deve essere indicata in
caratteri latini.