Art. 22. I certificati fitosanitari e i certificati di riesportazione, rilasciati dai competenti servizi ufficiali fitosanitari dei Paesi esteri per i vegetali, prodotti vegetali o altre voci indicati nell'allegato V devono essere conformi ai modelli previsti dalla direttiva 77/93/CEE o se trattasi di Paesi terzi, conformi ai modelli riprodotti negli allegati della convenzione internazionale della F.A.O. del 6 dicembre 1951, modificata il 21 novembre 1979. Detti certificati dovranno essere redatti almeno in una delle lingue ufficiali della Comunita' economica europea e compilati in stampatello o dattilografati, tranne per quanto riguarda il timbro e la firma, senza contenere correzioni o cancellature pena l'invalidita' degli stessi certificati. Per quanto attiene alla denominazione botanica dei vegetali essa deve essere indicata in caratteri latini.