Art. 10. 1. Il produttore deve tenere, per ogni stabilimento, un apposito registro suddiviso in fogli mensili. Tutte le registrazioni devono essere effettuate, entro i termini prescritti dall'art. 11, nella parte mensile del registro corrispondente al mese e all'anno indicati nel sigillo. 2. Il registro deve distintamente indicare: a) il numero d'ordine progressivo e la data della registrazione; b) il numero delle cosce suine con l'indicazione della data di apposizione del sigillo, del macello di provenienza e gli estremi della documentazione di cui all'art. 3; c) il numero di cosce suine con sigillo pervenute da altro stabilimento abilitato alla produzione tutelata, anche se appartenente allo stesso produttore; d) il numero di cosce suine con sigillo inviate ad altro stabilimento, anche se appartenente allo stesso produttore; e) il numero delle cosce suine sulle quali viene annullato il sigillo; f) il numero dei prosciutti muniti del contrassegno previsto dall'art. 4 della legge, con l'indicazione della data e del numero progressivo del verbale. 3. Nel registro sono comunque annotati i provvedimenti degli incaricati dell'organismo abilitato che possono essere oggetto di contestazione da parte della ditta produttrice. Tali annotazioni devono recare a fianco la firma degli interessati e la data. 4. Gli incaricati della vigilanza devono registrare, su apposita parte del registro, la data di ogni visita allo stabilimento e le irregolarita' eventualmente accertate. 5. Il registro, su richiesta e a spese dell'interessato, e' fornito e vidimato in ciascun foglio dall'organismo abilitato. 6. Il produttore deve conservare in distinte cartelle i documenti di cui all'art. 3 e le copie dei verbali redatti dagli incaricati dell'organismo abilitato.