Art. 10.
  1.  Il  produttore  deve tenere, per ogni stabilimento, un apposito
registro suddiviso in fogli mensili. Tutte  le  registrazioni  devono
essere  effettuate,  entro  i  termini prescritti dall'art. 11, nella
parte mensile del registro corrispondente al mese e all'anno indicati
nel sigillo.
  2. Il registro deve distintamente indicare:
    a) il numero d'ordine progressivo e la data della registrazione;
    b)  il  numero  delle cosce suine con l'indicazione della data di
apposizione del sigillo, del macello di  provenienza  e  gli  estremi
della documentazione di cui all'art. 3;
    c)  il  numero  di  cosce  suine  con  sigillo pervenute da altro
stabilimento   abilitato   alla   produzione   tutelata,   anche   se
appartenente allo stesso produttore;
    d)  il  numero  di  cosce  suine  con  sigillo  inviate  ad altro
stabilimento, anche se appartenente allo stesso produttore;
    e)  il  numero  delle  cosce suine sulle quali viene annullato il
sigillo;
    f)  il  numero  dei  prosciutti  muniti del contrassegno previsto
dall'art. 4 della legge, con l'indicazione della data  e  del  numero
progressivo del verbale.
  3.  Nel  registro  sono  comunque  annotati  i  provvedimenti degli
incaricati dell'organismo abilitato che  possono  essere  oggetto  di
contestazione  da  parte  della  ditta  produttrice. Tali annotazioni
devono recare a fianco la firma degli interessati e la data.
  4.  Gli  incaricati  della vigilanza devono registrare, su apposita
parte del registro, la data di ogni visita  allo  stabilimento  e  le
irregolarita' eventualmente accertate.
  5. Il registro, su richiesta e a spese dell'interessato, e' fornito
e vidimato in ciascun foglio dall'organismo abilitato.
  6.  Il  produttore deve conservare in distinte cartelle i documenti
di cui all'art. 3 e le copie dei  verbali  redatti  dagli  incaricati
dell'organismo abilitato.