Art. 11.
  1.  Le  registrazioni  di  cui all'art. 10 devono essere effettuate
senza abrasioni o spazi in bianco, entro  cinque  giorni  dalla  data
dell'avvenuta operazione. L'apposizione del sigillo di cui all'art. 4
deve essere registrata entro le ore 24 del giorno successivo.
  2. I registri e la relativa documentazione debbono essere custoditi
per il periodo minimo di almeno cinque anni  dalla  data  dell'ultima
annotazione.