Art. 11. 1. Le registrazioni di cui all'art. 10 devono essere effettuate senza abrasioni o spazi in bianco, entro cinque giorni dalla data dell'avvenuta operazione. L'apposizione del sigillo di cui all'art. 4 deve essere registrata entro le ore 24 del giorno successivo. 2. I registri e la relativa documentazione debbono essere custoditi per il periodo minimo di almeno cinque anni dalla data dell'ultima annotazione.