Art. 13.
  1.  Il  produttore  deve  essere iscritto alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura  competente  per  territorio  ed
essere  autorizzato dall'organismo abilitato, previo accertamento dei
requisiti previsti dall'art. 14.
  2.  Per  ottenere  il  riconoscimento  previsto  dal  comma  1  gli
interessati devono presentare domanda da cui risulti:
    a) la denominazione e la sede della ditta produttrice;
    b)  la  sede  dello stabilimento o degli stabilimenti per i quali
viene richiesto l'attestato di idoneita';
    c) la descrizione dei locali e degli impianti.
  3.  Le  imprese  gia'  esistenti alla data di entrata in vigore del
presente regolamento debbono, a  pena  di  decadenza,  presentare  la
domanda entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente
regolamento.
  4.  Per  il  periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, l'incaricato dell'organismo abilitato  puo'
contrassegnare   i   prosciutti  prodotti  dalle  imprese  che  hanno
presentato la domanda di cui al comma 3, e riconosciuti  in  possesso
dei  requisiti  previsti  dalla  legge  e  dal  presente regolamento,
soltanto se la loro  salagione  e'  iniziata  prima  dell'entrata  in
funzione dell'organismo abilitato.
  5.  In ogni caso l'applicazione del contrassegno avviene su istanza
del produttore il quale e' tenuto a fornire, con documenti, la  prova
della  data  della  salagione  delle  cosce suine, nonche' della loro
origine nazionale.
  6.  Per  i  prodotti  in  commercio, non conformi alle norme per la
produzione tutelata, e' concesso un periodo di smaltimento di  dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
  7.  L'organismo  abilitato,  all'atto dell'autorizzazione, provvede
all'attribuzione del numero identificativo del produttore, numero che
figurera' sul contrassegno di origine apposto sul prodotto.
  8.  L'organismo  abilitato  da'  comunicazione dei provvedimenti di
autorizzazione e di  revoca  alla  camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura competente per territorio.
  9.  Questa provvede alla formazione ed alla tenuta di un elenco dei
soggetti abilitati alla produzione tutelata.
  10.  Sono  a  carico  degli  operatori  interessati  tutte le spese
derivanti dagli adempimenti previsti dal presente  regolamento  e  le
spese per le perizie richieste dall'autorita' o dall'interessato.
  11.  L'organismo abilitato propone le tariffe relative alle singole
operazioni  di  competenza,   che   sono   approvate   dal   Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri
dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'.