Art. 13. 1. Il produttore deve essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed essere autorizzato dall'organismo abilitato, previo accertamento dei requisiti previsti dall'art. 14. 2. Per ottenere il riconoscimento previsto dal comma 1 gli interessati devono presentare domanda da cui risulti: a) la denominazione e la sede della ditta produttrice; b) la sede dello stabilimento o degli stabilimenti per i quali viene richiesto l'attestato di idoneita'; c) la descrizione dei locali e degli impianti. 3. Le imprese gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono, a pena di decadenza, presentare la domanda entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento. 4. Per il periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'incaricato dell'organismo abilitato puo' contrassegnare i prosciutti prodotti dalle imprese che hanno presentato la domanda di cui al comma 3, e riconosciuti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, soltanto se la loro salagione e' iniziata prima dell'entrata in funzione dell'organismo abilitato. 5. In ogni caso l'applicazione del contrassegno avviene su istanza del produttore il quale e' tenuto a fornire, con documenti, la prova della data della salagione delle cosce suine, nonche' della loro origine nazionale. 6. Per i prodotti in commercio, non conformi alle norme per la produzione tutelata, e' concesso un periodo di smaltimento di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 7. L'organismo abilitato, all'atto dell'autorizzazione, provvede all'attribuzione del numero identificativo del produttore, numero che figurera' sul contrassegno di origine apposto sul prodotto. 8. L'organismo abilitato da' comunicazione dei provvedimenti di autorizzazione e di revoca alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. 9. Questa provvede alla formazione ed alla tenuta di un elenco dei soggetti abilitati alla produzione tutelata. 10. Sono a carico degli operatori interessati tutte le spese derivanti dagli adempimenti previsti dal presente regolamento e le spese per le perizie richieste dall'autorita' o dall'interessato. 11. L'organismo abilitato propone le tariffe relative alle singole operazioni di competenza, che sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'.