Art. 14. 1. Ogni stabilimento per essere considerato idoneo alla produzione del prosciutto veneto berico-euganeo, secondo le fasi e le modalita' indicate nel presente regolamento, deve essere almeno munito di: a) locali coperti per il ricevimento ed il primo trattamento delle cosce suine; b) cella a umidita' e temperatura adeguate per le fasi di salagione, di semipressatura e di riposo; c) locali indipendenti per le singole operazioni di stagionatura, conservazione e disossamento dei prosciutti, nel caso che si proceda a quest'ultima operazione. 2. I locali e le attrezzature dello stabilimento di produzione e del laboratorio di confezionamento devono rispettare i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.
Nota all'articolo 14 La legge n. 283/1962 reca la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.