Art. 14.
  1.  Ogni stabilimento per essere considerato idoneo alla produzione
del prosciutto veneto berico-euganeo, secondo le fasi e le  modalita'
indicate nel presente regolamento, deve essere almeno munito di:
    a)  locali  coperti  per  il  ricevimento ed il primo trattamento
delle cosce suine;
    b)  cella  a  umidita'  e  temperatura  adeguate  per  le fasi di
salagione, di semipressatura e di riposo;
    c) locali indipendenti per le singole operazioni di stagionatura,
conservazione e disossamento dei prosciutti, nel caso che si  proceda
a quest'ultima operazione.
  2.  I  locali  e le attrezzature dello stabilimento di produzione e
del laboratorio di  confezionamento  devono  rispettare  i  requisiti
igienico-sanitari  previsti  dalla  legge  30  aprile  1962,  n. 283,
modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327.
 
 
          Nota all'articolo 14
             La  legge  n. 283/1962 reca la disciplina igienica della
          produzione e della  vendita  delle  sostanze  alimentari  e
          delle bevande.