Art. 15.
  1. In caso di provvedimento negativo o di revoca o annullamento del
riconoscimento, il sigillo apposto sulle cosce e' asportato,  a  cura
ed   a   spese   del  produttore,  alla  presenza  di  un  incaricato
dell'organismo abilitato.
  2.   Il   produttore   puo'   evitare  l'asportazione  del  sigillo
comunicando, entro due giorni dall'emanazione dell'atto suddetto, che
intende   trasferire   le   cosce  munite  di  sigillo  presso  altro
stabilimento abilitato. Il trasferimento deve avvenire  entro  e  non
oltre trenta giorni dalla suddetta comunicazione.