Art. 15. 1. In caso di provvedimento negativo o di revoca o annullamento del riconoscimento, il sigillo apposto sulle cosce e' asportato, a cura ed a spese del produttore, alla presenza di un incaricato dell'organismo abilitato. 2. Il produttore puo' evitare l'asportazione del sigillo comunicando, entro due giorni dall'emanazione dell'atto suddetto, che intende trasferire le cosce munite di sigillo presso altro stabilimento abilitato. Il trasferimento deve avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla suddetta comunicazione.