Art. 16.
  1. Sulla produzione tutelata deve risultare la dicitura "Prosciutto
veneto berico-euganeo - denominazione di origine  tutelata  ai  sensi
della  legge  4 novembre 1981, n. 628" tradotta, per quella destinata
all'estero, eventualmente in lingua estera. La predetta  dicitura  e'
apposta  o sul prodotto ovvero sulle etichette, involucri, imballaggi
e simili e deve essere scritta con caratteri ben visibili e  comunque
con  maggior  risalto  di  qualsiasi  altra  indicazione.  E' vietato
apporre   ogni   altra   indicazione,   ad   eccezione   di    quelle
obbligatoriamente   previste   dal   decreto   del  Presidente  della
Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.
  2. E' vietato l'impiego di qualificativi, accrescitivi, diminutivi,
variazioni della denominazione d'origine tutelata "Prosciutto  veneto
berico-euganeo"  (come  extra,  super, scelto, fino, vecchio, export,
ecc.) anche in lingua estera.
  3.  La  produzione non tutelata non deve contenere sul prodotto, su
involucri,  imballaggi,  etichette  o  simili,  indicazioni  che,  in
qualsiasi  modo,  specie  per  ubicazione,  colore  e  grandezza  dei
caratteri siano suscettibili di trarre in inganno l'acquirente.
 
 
          Nota all'art. 16:
             Il  D P.R. n. 322/1982 reca: "Attuazione della direttiva
          (CEE) n.  79/112 relativa ai prodotti alimentari  destinati
          al  consumatore finale ed alla relativa pubblicita' nonche'
          della  direttiva  (CEE)  n.   77/94  relativa  ai  prodotti
          alimentari destinati ad una alimentazione particolare".