Art. 16. 1. Sulla produzione tutelata deve risultare la dicitura "Prosciutto veneto berico-euganeo - denominazione di origine tutelata ai sensi della legge 4 novembre 1981, n. 628" tradotta, per quella destinata all'estero, eventualmente in lingua estera. La predetta dicitura e' apposta o sul prodotto ovvero sulle etichette, involucri, imballaggi e simili e deve essere scritta con caratteri ben visibili e comunque con maggior risalto di qualsiasi altra indicazione. E' vietato apporre ogni altra indicazione, ad eccezione di quelle obbligatoriamente previste dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322. 2. E' vietato l'impiego di qualificativi, accrescitivi, diminutivi, variazioni della denominazione d'origine tutelata "Prosciutto veneto berico-euganeo" (come extra, super, scelto, fino, vecchio, export, ecc.) anche in lingua estera. 3. La produzione non tutelata non deve contenere sul prodotto, su involucri, imballaggi, etichette o simili, indicazioni che, in qualsiasi modo, specie per ubicazione, colore e grandezza dei caratteri siano suscettibili di trarre in inganno l'acquirente.
Nota all'art. 16: Il D P.R. n. 322/1982 reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 79/112 relativa ai prodotti alimentari destinati al consumatore finale ed alla relativa pubblicita' nonche' della direttiva (CEE) n. 77/94 relativa ai prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare".