Art. 17. 1. I Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanita' possono svolgere la vigilanza avvalendosi della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma e dell'organismo abilitato. 2. Gli enti locali svolgono la vigilanza sulla tutela igienica degli alimenti secondo le vigenti disposizioni.