Art. 17.
  1.  I  Ministeri  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'agricoltura e delle foreste e della sanita' possono svolgere  la
vigilanza  avvalendosi  della  stazione  sperimentale per l'industria
delle conserve alimentari di Parma e dell'organismo abilitato.
  2.  Gli  enti  locali  svolgono  la vigilanza sulla tutela igienica
degli alimenti secondo le vigenti disposizioni.