Art. 18.
  1.   Qualora  a  norma  dell'art.  11  della  legge  sia  conferito
l'incarico di vigilanza ad un consorzio volontario di produzione,  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato d'intesa
con i Ministri dell'agricoltura e  delle  foreste  e  della  sanita',
provvede  alla nomina di due membri del consiglio di amministrazione,
scelti tra persone estranee ai ruoli organici  delle  amministrazioni
interessate, e del presidente del collegio sindacale.
  2.  Lo  statuto  del  consorzio  deve  prevedere i seguenti organi:
l'assemblea, il presidente, il consiglio  di  amministrazione  ed  il
collegio sindacale.
  3.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  integrato  da un membro
designato  dalle  camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura di Padova, Vicenza e Verona, collegialmente.
  4.  Lo  statuto del consorzio deve inoltre garantire la parita' dei
diritti di tutti gli aderenti ed  assicurare  ai  piccoli  produttori
un'adeguata rappresentanza nel consiglio di amministrazione.