Art. 18. 1. Qualora a norma dell'art. 11 della legge sia conferito l'incarico di vigilanza ad un consorzio volontario di produzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', provvede alla nomina di due membri del consiglio di amministrazione, scelti tra persone estranee ai ruoli organici delle amministrazioni interessate, e del presidente del collegio sindacale. 2. Lo statuto del consorzio deve prevedere i seguenti organi: l'assemblea, il presidente, il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale. 3. Il consiglio di amministrazione e' integrato da un membro designato dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Padova, Vicenza e Verona, collegialmente. 4. Lo statuto del consorzio deve inoltre garantire la parita' dei diritti di tutti gli aderenti ed assicurare ai piccoli produttori un'adeguata rappresentanza nel consiglio di amministrazione.