Art. 19.
  1.  La  richiesta  per  ottenere  l'incarico di vigilanza, ai sensi
dell'art.  11  della  legge,  deve   essere   avanzata   dal   legale
rappresentante  del consorzio volontario al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, munita dei seguenti documenti:
    a)  elenco  dei soci, corredato di un certificato delle camere di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  competenti   per
territorio,  attestante  la sussistenza dei requisiti di cui all'art.
11, n. 6, lettera a), della  legge.  Per  produzione  si  intende  la
produzione  globale  di  prosciutto veneto berico-euganeo dei soci in
rapporto alla produzione totale ottenuta nella zona tipica;
    b)  copia  autentica  dell'atto  costitutivo  e dello statuto del
consorzio;
    c)  relazione  dell'organizzazione  tecnica ed amministrativa del
consorzio  e  sui  mezzi  finanziari  di  cui   puo'   disporre   per
l'espletamento dei compiti di vigilanza.
  2.  Copia della domanda e dei documenti sopraindicati devono essere
inviati  anche  al  Ministero   della   sanita'   ed   al   Ministero
dell'agricoltura e delle foreste.
  3. Il consorzio, al quale sia conferito l'incarico della vigilanza,
deve trasmettere ogni anno ai Ministeri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanita',
una  relazione  illustrativa  dell'attivita'  svolta  in   esecuzione
all'incarico.