Art. 19. 1. La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza, ai sensi dell'art. 11 della legge, deve essere avanzata dal legale rappresentante del consorzio volontario al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, munita dei seguenti documenti: a) elenco dei soci, corredato di un certificato delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 11, n. 6, lettera a), della legge. Per produzione si intende la produzione globale di prosciutto veneto berico-euganeo dei soci in rapporto alla produzione totale ottenuta nella zona tipica; b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio; c) relazione dell'organizzazione tecnica ed amministrativa del consorzio e sui mezzi finanziari di cui puo' disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza. 2. Copia della domanda e dei documenti sopraindicati devono essere inviati anche al Ministero della sanita' ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 3. Il consorzio, al quale sia conferito l'incarico della vigilanza, deve trasmettere ogni anno ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', una relazione illustrativa dell'attivita' svolta in esecuzione all'incarico.