Art. 20.
  1. Il consiglio di amministrazione del consorzio al quale sia stato
affidato l'incarico della vigilanza  puo',  previa  formale  diffida,
essere  sciolto con decreto motivato del Ministro dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato,    d'intesa    con    i    Ministri
dell'agricoltura  e  delle  foreste  e  della  sanita',  in  caso  di
violazione di norme legislative, regolamentari o statutarie, o quando
l'insufficienza  dell'azione del consorzio stesso o altre circostanze
ne    determinino    l'irregolare    funzionamento,     pregiudicando
l'assolvimento dell'incarico di vigilanza.
  2. Con lo stesso decreto e' nominato un commissario governativo per
la gestione straordinaria,  che  provvedera'  entro  sei  mesi  dalla
nomina, alla convocazione del nuovo consiglio di amministrazione.
  3. Nei casi di maggiore gravita', e segnatamente quando risulti che
le funzioni di vigilanza  sono  svolte  irregolarmente,  puo'  essere
disposta,  con  decreto  del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con i Ministri  dell'agricoltura  e  delle
foreste  e  della  sanita',  la revoca dell'incarico di vigilanza. La
revoca e' obbligatoria quando vengono meno le condizioni di cui al n.
6, lettera a), dell'art. 11 della legge.