Art. 21.
  1. Il consorzio che per qualsiasi motivo abbia perduto la qualifica
di organismo abilitato, deve consegnare al nuovo organismo  abilitato
i  sigilli,  i  punzoni,  le matrici, i timbri, i registri e comunque
tutto il materiale  in  suo  possesso,  necessario  allo  svolgimento
dell'attivita' prevista dal presente regolamento.