Art. 22. 1. La vigilanza degli organi competenti si svolge nei confronti di chiunque produce, confeziona, detiene, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prosciutto denominato veneto berico-euganeo o qualificato in modo da generare confusione con la produzione tutelata. 2. Il personale incaricato della vigilanza, munito di documento di riconoscimento, rilasciato dalle pubbliche amministrazioni o dal consorzio al quale e' affidata la vigilanza, puo' accedere liberamente negli stabilimenti, nei laboratori di produzione e confezionamento, nei magazzini, nei depositi, nei mercati, negli spacci di vendita nonche' nei ristoranti, trattorie ed altri pubblici esercizi ed in genere ovunque si produca o si distribuisca a qualsiasi titolo per il consumo o si smerci prosciutto. 3. La vigilanza si esplica altresi' sui prodotti sia all'atto della spedizione che durante il trasporto, nonche' al loro arrivo a destinazione. 4. Per il prelevamento dei campioni e l'esecuzione delle analisi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327. L'accertamento delle peculiari caratteristiche merceologiche del prosciutto veneto berico-euganeo si effettua secondo le disposizioni dell'art. 9 del presente regolamento. 5. Gli incaricati della vigilanza possono svolgere le indagini presso i macelli e le aziende commerciali operanti nel settore della produzione tutelata. 6. Degli accertamenti ispettivi e peritali e' redatto apposito verbale a cura degli agenti incaricati.
Nota all'articolo 22: La legge n. 283/1962 reca la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.