Art. 22.
  1.  La vigilanza degli organi competenti si svolge nei confronti di
chiunque produce, confeziona,  detiene,  vende,  pone  in  vendita  o
comunque  distribuisce  per  il  consumo prosciutto denominato veneto
berico-euganeo o qualificato in modo da generare  confusione  con  la
produzione tutelata.
  2.  Il personale incaricato della vigilanza, munito di documento di
riconoscimento, rilasciato  dalle  pubbliche  amministrazioni  o  dal
consorzio   al   quale   e'  affidata  la  vigilanza,  puo'  accedere
liberamente  negli  stabilimenti,  nei  laboratori  di  produzione  e
confezionamento,  nei  magazzini,  nei  depositi,  nei mercati, negli
spacci di vendita nonche' nei ristoranti, trattorie ed altri pubblici
esercizi  ed  in  genere  ovunque  si  produca  o  si  distribuisca a
qualsiasi titolo per il consumo o si smerci prosciutto.
  3. La vigilanza si esplica altresi' sui prodotti sia all'atto della
spedizione che  durante  il  trasporto,  nonche'  al  loro  arrivo  a
destinazione.
  4.  Per  il prelevamento dei campioni e l'esecuzione delle analisi,
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute  nella
legge  30  aprile  1962,  n.  283, modificata dalla legge 26 febbraio
1963, n. 441, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26  marzo
1980,   n.   327.   L'accertamento  delle  peculiari  caratteristiche
merceologiche  del  prosciutto  veneto  berico-euganeo  si   effettua
secondo le disposizioni dell'art. 9 del presente regolamento.
  5.  Gli  incaricati  della  vigilanza  possono svolgere le indagini
presso i macelli e le aziende commerciali operanti nel settore  della
produzione tutelata.
  6.  Degli  accertamenti  ispettivi  e  peritali e' redatto apposito
verbale a cura degli agenti incaricati.
 
 
          Nota all'articolo 22:
             La  legge  n. 283/1962 reca la disciplina igienica della
          produzione e della  vendita  delle  sostanze  alimentari  e
          delle bevande.