Art. 24. 1. L'espletamento dei compiti di vigilanza affidati ad un consorzio volontario di produzione, a norma dell'art. 11 della legge, e' svolto da ispettori cui sia stata riconosciuta dal prefetto di Padova la qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133 e 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento. Essi sono obbligati al segreto dei fatti di cui hanno comunque conoscenza, a cagione del loro ufficio. 2. Il consorzio deve emanare il regolamento organico del personale di vigilanza e di quello comunque addetto alle operazioni previste dal presente regolamento.
Nota all'art. 24: Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.