Art. 24.
  1. L'espletamento dei compiti di vigilanza affidati ad un consorzio
volontario di produzione, a norma dell'art. 11 della legge, e' svolto
da  ispettori  cui  sia  stata riconosciuta dal prefetto di Padova la
qualifica di guardia particolare, ai sensi degli articoli 133  e  138
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento.
Essi sono obbligati al  segreto  dei  fatti  di  cui  hanno  comunque
conoscenza, a cagione del loro ufficio.
  2.  Il consorzio deve emanare il regolamento organico del personale
di vigilanza e di quello comunque addetto  alle  operazioni  previste
dal presente regolamento.
 
 
          Nota all'art. 24:
             Il  R.D.  n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza.