Art. 25.
  1.  Il  timbro  indelebile,  il  sigillo e il contrassegno previsti
rispettivamente dagli articoli 3, 4, 9, sono proposti  dall'organismo
abilitato  ed  approvati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e   dell'artigianato,   di   concerto   con   i   Ministri
dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'.