Art. 25. 1. Il timbro indelebile, il sigillo e il contrassegno previsti rispettivamente dagli articoli 3, 4, 9, sono proposti dall'organismo abilitato ed approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita'.